COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MIOR GUSTAVO ENRIQUE, sig. SAVI IVAN, dirigente A.S.D. Futsal Fidenza e A.S.D. FUTSAL FIDENZA – Camp. Calcio a Cinque – Serie D Con nota 1.3.2016 n. 8940-913

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MIOR GUSTAVO ENRIQUE, sig. SAVI IVAN, dirigente A.S.D. Futsal Fidenza e A.S.D. FUTSAL FIDENZA - Camp. Calcio a Cinque - Serie D Con nota 1.3.2016 n. 8940-913, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MIOR GUSTAVO ENRIQUE, tess. A.S.D. Futsal Fidenza, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 61, comma 6, delle N.O.I.F., per aver partecipato, nelle fila dell’A.S.D. Futsal Fidenza, alla gara FUTSAL FIDENZA – CENTRO STORICO del 16.1.2015, campionato Calcio a Cinque – Serie D, senza averne titolo perché non tesserato; - il sig. SAVI IVAN, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Futsal Fidenza, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere indicato, con un numero di matricola fittizio, nella distinta di gara Futsal Fidenza – Centro Storico del 16.1.2015, il nominativo del calc. Mior Gustavo Enrique, pur non essendo lo stesso tesserato dalla F.I.G.C. e, comunque, aver consentito la partecipazione alla stessa del sopra menzionato calciatore; - la società A.S.D. FUTSAL FIDENZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per i comportamenti posti in essere dai signori Savi e Mior, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Eseguite ritualmente le notifiche, il sig. SAVI, Presidente dell'A.S.D. Futsal Fidenza, ha inviato una memoria in cui dice di essere meravigliato che solo in occasione della gara del 16.1.2015 il calc. Mior sia risultato non tesserato, in quanto già nel 2013 era stata inviata regolare richiesta di tesseramento, e da allora il calciatore ha disputato molte gare, senza ricevere comunicazioni contrastanti. Dopo la partita del 2015 è stata inviata una nuova richiesta di tesseramento, accolta dopo essere stata completata da un documento di identità, espressamente richiesto dall'Ufficio Tesseramento. Avendone fatta richiesta il sig. SAVI è presente all'odierno dibattimento, anche in rappresentanza dell'A.S.D. Futsal Fidenza. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. MIOR GUSTAVO ENRIQUE, 30 giorni di inibizione per il sig. SAVI IVAN, 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. FUTSAL FIDENZA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria difensiva; - sentito il Presidente dell'A.S.D. FUTSAL FIDENZA - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. MIOR GUSTAVO ENRIQUE 1 giornata di squalifica, al sig. SAVI IVAN 30 giorni di inibizione ed alla soc. A.S.D. FUTSAL FIDENZA l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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