COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. MORA GABRIELE, Presidente A.S.D. Fornovo, calc. RADUANE ZAKARIA, sig. MAINI STEFANO, dirigente A.S.D. Fornovo e A.S.D. FORNOVO – Camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. MORA GABRIELE, Presidente A.S.D. Fornovo, calc. RADUANE ZAKARIA, sig. MAINI STEFANO, dirigente A.S.D. Fornovo e A.S.D. FORNOVO - Camp. II^ categoria Con nota 04.03.2016, n. 9128 - 627, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MORA GABRIELE, Presidente dell’A.S.D. Fornovo , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 40 quater delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Raduane Zakaria, svincolato, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare VALTARESE – FORNOVO del 05.12.2015 e LESIGNANO – FORNOVO del 14.11.2015 Categoria JUNIORES. - Il calciatore RADUANE ZAKARIA della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 40 quater delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato le gare VALTARESE – FORNOVO del 05.12.2015 e LESIGNANO – FORNOVO del 14.11.2015 Categoria JUNIORES, senza averne titolo perché svincolato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. MAINI STEFANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Fornovo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40 quater e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare VALTARESE – FORNOVO del 05.12.2015 e LESIGNANO – FORNOVO del 14.11.2015 Categoria JUNIORES, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto svincolato il calciatore Raduane Zakaria sottoscrivendo la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Raduane , con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. FORNOVO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. RADUANE ZAKARIA , 60 giorni di inibizione per i sigg. MORA GABRIELE e MAINI STEFANO, 2 punti di penalizzazione, da scontare nel Campionato Juniores e l'ammenda di € 400 per la soc. A.S.D. FORNOVO CALCIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. RADUANE ZAKARIA 2 giornate di squalifica, ai sigg. MORA GABRIELE e MAINI STEFANO 45 giorni di inibizione ed alla soc. A.S.D. FORNOVO CALCIO l'ammenda di € 250 e 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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