COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 17/ 4/2016 COMUNALE FONTANAFREDDA – TRICESIMO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 17/ 4/2016 COMUNALE FONTANAFREDDA - TRICESIMO IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, esaminati il rapporto dell’arbitro ed il supplemento a quest’ultimo richiesto per maggiori chiarimenti, riguardanti la gara COM. FONTANAFREDA – TRICESIMO, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone A – Elite, disputatasi a Caneva (Prodenone) in data 17.04.2016 e conclusasi con il risultato di 3 - 1; rilevato dai suddetti atti che: - dopo la fine della predetta gara e dopo che l’arbitro era uscito dagli spogliatoi, quest’ultimo veniva bloccato da 3-4 sostenitori dell’A.S.D. Tricesimo, i quali rivolgevano, per circa tre minuti, espressioni ingiuriose verso l’arbitro stesso nonché offese per motivi di origine etnica; ciò era avvenuto in presenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo, sig. COLLOVIGH Lorenzo, ed anche di alcuni sostenitori della squadra locale; - nella detta circostanza, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo, invece di far desistere i citati sostenitori da tale comportamento (di seguito d..d.g.) insultava quest’ultimo, lo prendeva in giro in modo ironico e lo minacciava di farlo radiare, ma non proferiva espressioni comportanti offese a contenuto discriminatorio; rilevato che la condotta dei detti sostenitori ha particolarmente scosso l’arbitro; ritenuto che la descrizione del d.d.g. documenta che, nella circostanza, il comportamento tenuto più volte da menzionati sostenitori dell’A.S.D. Tricesimo nei confronti dello stesso sia stato caratterizzato da una connotazione discriminatoria per motivi di origine etnica, rilevante ex art. 11 C.G.S.; rilevato, altresì, che nessuno era intervenuto per far desistere i suddetti sostenitori del Tricesimo da tale comportamento discriminatorio ed offensivo verso il d.d.g.; considerato che di tale comportamento deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, punto 3, C.G.S.), la soc. Tricesimo e che trattasi, per la società stessa, di “prima violazione” della suindicata norma; visto l’art. 11, comma 3, del C.G.S. che, per tali fattispecie, quando trattasi di prima violazione, prevede l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 18, punto 1, lett. e) C.G.S. (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori); visto, altresì, il testo dell’art. 16, punto 2bis, del C.G.S., che recita:”Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere l’ esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) e) f), comminate alle società in applicazione dell’art. 11 comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”; rilevato nella suddetta circostanza il comportamento del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo, il quale non solo ha disatteso l’obbligo di assicurare assistenza e protezione all’arbitro (art. 65 N.O.I.F.) e di far desistere i citati sostenitori dal sopradescritto loro comportamento, ma ha addirittura istigato gli stessi ad insultare il direttore di gara, oltre ad insultarlo lui stesso; P.Q.M. - delibera, ai sensi dell’art. 11, punto 3, C.G.S. e dell’art. 18, punto 1, lett. e) C.G.S., di sanzionare l’A.S.D. TRICESIMO con l’obbligo di disputare una gara interna, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, con i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori, per il comportamento discriminatorio comportante offesa per motivi di origine etnica tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro; - dispone, ai sensi dell’art. 16, punto 2bis, del C.G.S. che, trattandosi di prima violazione del citato art. 11, punto 3, C.G.S., l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione; - delibera l’inibizione fino al 21 giugno 2016 nei confronti del sig. COLLOVIGH Lorenzo (Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo), ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., per il comportamento caratterizzato da insulti tenuto, dopo la fine della gara, verso l’arbitro e per aver disatteso l’obbligo di protezione e assistenza nei confronti di quest’ultimo contemplato dall’art. 65 N.O.I.F.; - delibera, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 3, C.G.S. di comminare l’ammenda di € 200,00 nei confronti dell’A.S.D. Tricesimo per il comportamento ingiurioso tenuto dai propri sostenitori, dopo la fine della gara, nei confronti dell’arbitro (responsabilità oggettiva).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it