COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 9/ 4/2016 ISERNIA FUTSAL ACADEMY – CAPRACOTTA
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 21 Aprile 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 9/ 4/2016 ISERNIA FUTSAL ACADEMY – CAPRACOTTA Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 aprile 2016; acquisito agli atti il reclamo presentato dalla società Capracotta; rilevato preliminarmente che lo stesso è stato trasmesso in data 13/04/2016 e che verte su posizione irregolare di calciatore (art. 29, comma 7 CGS) e che la gara in epigrafe si è svolta nella penultima giornata del Campionato Regionale di Calcio a 5 serie C2; letto il Comunicato Ufficiale n. 190 pubblicato in data 16/12/2015 dalla LND riportante il Comunicato Ufficiale n. 217/A pubblicato in data 14/12/2015 dalla FIGC inerente l’”ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2015-2016”; ricordato che lo stesso Comunicato 190 della LND è stato pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 51 dello scrivente C.R. Molise pubblicato in data 18 dicembre u.s. e più volte richiamato sui successivi Comunicati Ufficiali (vedasi il C.U. n. 86 e seguenti); evidenziato che il citato CU 190/2015 LND espressamente recita: “Gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.”; considerato che il reclamo proposto dalla società Capracotta è stato spedito in data 13/04/2016 ed è pervenuto presso il CR Molise in data 15/04/2016, quindi ben oltre le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara (11/04/2016); tutto ciò premesso D E C I D E 1. di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Capracotta. 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il risultato: ISERNIA FUTSAL ACADEMY-CAPRACOTTA 7 – 4; 3. di disporre l’ addebito della tassa non versata sul conto della società Capracotta.