COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della società A.S.D. GARESSIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 62 del 7.4.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GARESSIO – SAN BENIGNO disputata in data 23.3.2016, Campionato di II Categoria Girone L
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Ricorso della società A.S.D. GARESSIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 62 del 7.4.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara GARESSIO – SAN BENIGNO disputata in data 23.3.2016, Campionato di II Categoria Girone L
Con ricorso inviato in data 13.4.2016 la Società GARESSIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per dieci gare il giocatore COPANI Shkelqim e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che quanto accaduto tra il proprio giocatore e l'arbitro sia stato enfatizzato in maniera esagerata. Vero sarebbe che il COPANI ha affrontato verbalmente ed in modo inappropriato il direttore di gara senza però afferrarlo per il collo tanto che nessuno si sarebbe accorto delle sue difficoltà respiratorie. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale è molto preciso nel riferire che il COPANI, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si è avvicinato al direttore di gara faccia a faccia e, spingendolo all'indietro, lo ha afferrato al collo stringendo la giugulare ed intimandogli di cambiare decisione altrimenti non sarebbe uscito vivo dal campo. Va peraltro considerato che il rapporto non fa menzione di alcuno svenimento ed un semplice mancamento di fiato di breve durata può benissimo non essere percepito dagli astanti. Tuttavia la violenza e pericolosità del gesto consentono di ritenere la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado pienamente congrua alla gravità del fatto. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA Il reclamo della società A.S.D. GARESSIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento del residuo ammontare della relativa tassa pari ad € 52,00 (cinquantadue/00) posto che risulta versata unicamente per € 78,00 settantotto/00)
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