COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla società JUNIOR SPORT CLUB SALASSA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 62 del 7/04/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara JUNIOR SPORT CLUB SALASSA – BAJO DORA disputata il 3/04/16 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
c) Reclamo proposto dalla società JUNIOR SPORT CLUB SALASSA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 62 del 7/04/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara JUNIOR SPORT CLUB SALASSA – BAJO DORA disputata il 3/04/16 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D La società JUNIOR SPORT CLUB SALASSA, con raccomandata del 9/04/16, ha proposto reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. n° 62 del 7/04/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e relativi alla gara JUNIOR SPORT CLUB SALASSA – BAJO DORA, disputata il 3/04/16 nell’ambito del girone D del Campionato di Seconda Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente che, vertendo il reclamo su circostanze che potrebbero modificare il risultato della gara, si sarebbe dovuto inviare copia dello stesso alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento; osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA Tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nei confronti della società e dei giocatori sanzionati, nonchè la decisione di assegnare gara persa alla società JUNIOR SPORT CLUB SALASSA con l’omologazione del seguente risultato: JUNIOR SPORT CLUB SALASSA – BAJO DORA 0 – 3
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