COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara PINASCA – SAN GIORGIO TORINO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara PINASCA - SAN GIORGIO TORINO La gara in epigrafe non avuto regolare conclusione essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dalla lettura del referto arbitrale si evince che al 20º minuto del secondo tempo veniva sanzionato con l'espulsione per doppia ammonizione il giocatore FOGLI PIETRO (S.Giorgio TO), il quale, alla notifica del provvedimento, si avvicinava all'arbitro con atteggiamento intimidatorio. Contemporaneamente D'ERRICO MARCELLO (capitano della squadra) lo spingeva alle spalle appoggiandogli entrambe le mani sulla schiena: anch'egli veniva espulso. Immediatamente l'arbitro sospendeva la gara e rientrava negli spogliatoi accompagnato dai dirigenti della società ospitante. Dalla descrizione dell'episodio fatta dall'arbitro, non emergono oggettivamente situazioni tali da avvalorare una siffatta decisione. La condotta dei due giocatori, indubbiamente riprovevole e da censurare, non è stata tuttavia tale da costituire un pericolo per l'incolumità personale del direttore di gara nè risulta che gli stessi abbiano in qualche modo fatto opposizione al provvedimento di espulsione. La stessa spinta operata dal D'Errico non è stata di intensità tale da mandare l'arbitro ad urtare il Fogli che gli stava davanti ad una distanza, per sua stessa ammissione, "di pochi centimetri". Nel referto poi non vengono segnalati comportamenti intimidatori od anche solo ingiuriosi da parte di altri giocatori della società San Giorgio Torino. Sulla base di tali considerazioni, pur nella comprensione dello stato d'animo del giovane arbitro che riferisce di essersi sentito "agitato" per quanto avvenuto, questo giudice ritiene la sua decisione affrettata e non suffragata da reali esigenze di salvaguardare la propria incolumità personale. Tutto ciò premesso pertanto, SI DELIBERA - di dichiarare immotivata la sospensione della gara e di disporre la ripetizione dando mandato alla segreteria di provvedere ad una nuova programmazione. - negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti assunti per quanto in atti.
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