COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. SPORTING PRO – A.S.D. BARLETTA 1922 del 3 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. A.S.D. SPORTING PRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800.00 e squalifica calciatore COLUCCI Vincenzo (n. 3 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 7/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. SPORTING PRO – A.S.D. BARLETTA 1922 del 3 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. A.S.D. SPORTING PRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800.00 e squalifica calciatore COLUCCI Vincenzo (n. 3 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 7/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il comportamento degli addetti alla sicurezza è consistito in soli vivaci insulti nei confronti di calciatori avversari e che la persona non autorizzata entrata negli spogliatoi a fine gara è risultata persona addetta al campo di gioco; ritenuto pertanto che la società reclamante può essere adeguatamente punita con l’ammenda di € 400,00; considerato che la sanzione inflitta al calciatore COLUCCI Vincenzo può ritenersi adeguatamente contenuta in n. 2 giornate di squalifica (già scontate) attese le numerose e reiterate provocazioni dallo stesso subite. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 400,00 l’ammenda inflitta a carico della società A.S.D. SPORTING PRO; Ridursi a n. 2 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore COLUCCI Vincenzo; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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