COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 24.03.2016. Gara Ilbono / Birdesu del 20.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 24.03.2016. Gara Ilbono / Birdesu del 20.03.2016. La Società Ilbono ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato fino al 30.09.2016 il calciatore Coda Marco perché “espulso per doppia ammonizione, scagliava il pallone contro il direttore di gara colpendolo con violenza alla schiena e provocando allo stesso dolore intenso ed un momentaneo stato confusionale che, peraltro, non gli impediva di portare a termine la gara”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il Coda avrebbe calciato il pallone con forza solo per sfogare la sua ira conseguente all’espulsione ricevuta, senza l’intenzione di colpire l’arbitro, ed escludendo che quest’ultimo fosse andato in stato confusionale. Il direttore di gara, sentito dalla Corte, ha confermato quanto esposto nel suo rapporto, precisando che, a seguito del fatto, non riteneva opportuno porre termine alla gara, perché un semplice stordimento e non uno stato confusionale era stato di brevissima durata. Il presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha ribadito la richiesta formulata nell’atto di reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, pur considerando attendibile la versione dei fatti fornita dall’arbitro, ritiene verosimile che il colpo inferto con il pallone dal Coda non fosse volontario, tenuto conto anche della circostanza che il direttore di gara non subiva alcuna conseguenza sul piano fisico, riuscendo a concludere la partita senza difficoltà. La Corte valuta pertanto la squalifica inflitta fino al 30.09.2016 sproporzionata alla reale gravità dei fatti e ritiene equa invece una squalifica con termine al 20 maggio 2016. La Corte, per questi motivi, DELIBERA - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Coda Marco fino al 20 maggio 2016, senza che la sanzione disciplinare sia considerata ai fini delle misure amministrative a carico della Società. Dispone la restituzione della tassa.
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