COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale F.C.D. PULA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Pula / Jupiter del 13.03.2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
F.C.D. PULA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Pula / Jupiter del 13.03.2016. Con reclamo tempestivamente depositato la società Pula ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 perché la partita in oggetto era stata dapprima sospesa a causa di una rissa fra i giocatori delle due compagini e poi definitivamente interrotta a seguito della mancanza del numero legale dei giocatori, precisamente cinque per parte. Nei motivi dell’impugnazione la società reclamante evidenziava che non vi era stata alcuna rissa fra le due squadre, bensì soltanto uno scontro acceso fra i calciatori Congiu e Ledda, rispettivamente del Pula e della Jupiter, entrambi espulsi; ed in ogni caso che non corrispondeva al vero la circostanza che le due compagini non fossero in campo con un numero di effettivi sufficienti per la regolare prosecuzione della partita. Per queste ragioni, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sua sospensione, si chiedeva l’omologazione del risultato maturato sul campo o, in subordine, la ripetizione della stessa. La Corte d’Appello, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, disponeva la convocazione del direttore di gara e del rappresentante della società ricorrente, che aveva richiesto di essere sentito. L’arbitro, nel corso della sua audizione, confermava di aver espulso i giocatori Ledda e Congiu per reciproche e gravi scorrettezze; evidenziava di aver impropriamente parlato di parapiglia, giacchè precisava che a seguito delle due espulsioni si era creato un assembramento di giocatori, senza però che si fosse verificato alcun episodio di violenza e neppure alcun evento riconducibile ad una rissa (che comunque dichiarava di non aver visto). Ribadiva, infine, di aver sospeso definitivamente la gara perché sentiti i capitani delle due squadre, aveva rilevato la temporanea assenza del numero legale dei giocatori presenti nel rettangolo di gioco. Viceversa, il legale rappresentante della società Pula affermava ancora una volta che non vi era stata alcun rissa e che il numero dei giocatori presenti in campo era stato sempre superiore a sei per squadra, confermando le richieste già formulate nel ricorso. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Alla stregua dei fatti come accertati non sussistevano le condizioni oggettive per far luogo alla iniziale sospensione della gara. Ed infatti, anche sulla scorta di quanto precisato dall’arbitro nella sua audizione, non vi era stato alcun parapiglia, né alcuna rissa fra i giocatori che legittimava il direttore di gara a sospendere la partita. E’, infatti, pacifico per consolidata giurisprudenza sportiva, che il potere discrezionale dell’arbitro di sospendere la partita deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara e di non consentire la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Nel caso di specie non vi era stato alcun parapiglia, né alcun episodio di violenza fra i calciatori: l’arbitro aveva piuttosto sospeso la gara sulla scorta della visione di un mero assembramento, senza però accertare, né verificare in alcun modo una situazione di obiettiva e concreta gravità, tale da legittimare il provvedimento estremo di sospensione. In altre parole un provvedimento di sospensione che si basava su una presunzione di fatti di rissa non accertati e per giunta neppure accaduti. E’, quindi, verosimile che i calciatori abbiano abbandonato, seppure temporaneamente, il rettangolo di gioco proprio a seguito della ingiustificata decisione dell’arbitro di sospendere la gara. Al contempo proprio l’accertato elemento relativo all’assenza di parapiglia rende del tutto inverosimile e non credibile che i calciatori abbiano abbandonato il campo a causa di una rissa (mai avvenuta); viceversa l’abbandono eventuale e temporaneo dei calciatori che il direttore di gara ha invocato quale reale e sopravvenuta causa del definitivo provvedimento di cessazione della partita, sia avvenuto proprio a seguito del primo (come detto abnorme) provvedimento di sospensione decretato dal direttore di gara. Peraltro sul punto entrambe le squadre hanno evidenziato che i giocatori si erano solo temporaneamente allontanati, ciò a seguito della prima decisione di sospensione adottata dall’arbitro in maniera del tutto apodittica, e che poi entrambe le compagini, quasi nell’immediatezza, si erano rese disponibili a riprendere la partita schierando tutti gli effettivi presenti sul rettangolo di gioco quando l’arbitro dopo pochi minuti si era reso conto che la gara poteva essere proseguita. Pertanto, la disamina degli atti consente di ritenere insussistenti i presupposti oggettivi di obiettiva gravità idonei a giustificare la sospensione della gara, di talchè il provvedimento del giudice sportivo che ha decretato la punizione sportiva della perdita della partita a carico di entrambe deve essere necessiariamente revocato. A questo punto occorre evidenziare che l’abnorme decisione del direttore di gara di sospensione è stata adottata al minuto 44° del secondo tempo, ovvero quando la stessa partita era ormai giunta al termine, con il punteggio maturato sul campo che vedeva il Pula in vantaggio sulla Jupiter per 3 a 1. Si aggiunga che la società reclamante, stante la sua posizione in classifica, aveva interesse a portare a termine la partita e non certo a mettersi nelle condizioni di poter fornire all’arbitro elementi tali che lo potessero indurre a porre termine alla gara anzitempo con tutte le conseguenze che tale decisione avesse potuto comportare. La gara era pertanto giunta al termine regolarmente e quindi, sulla scorta del principio di economicità, il risultato maturato sul campo deve essere omologato. La Corte d’Appello Territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, ritenuto che la gara sia stata immotivamente sospesa e comunque regolarmente disputata, dispone l’omologazione del risultato di 3 a 1 conseguito sul campo in ordine alla partita Pula / Jupiter del 13.03.2016. Dispone la restituzione della tassa.
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