COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale OTHOCA CAPPUCCINI (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 07.04.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale OTHOCA CAPPUCCINI (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 07.04.2016. Gara Othoca Cappuccini / Simba del 03.04.2016. La società Othoca Cappuccini ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Zucca Raffaele “perché arrivava a stretto contatto con il direttore di gara e con movimento repentino della spalla e con leggera torsione del busto, colpiva con violenza la spalla destra dell’arbitro, causandogli forte dolore. Alla notifica del provvedimento disciplinare, protestava e lasciava il terreno di gioco solo dopo più richiami. La società reclamante ha anche ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 30.06.2017 il dirigente Murru Pierpaolo, per avere alla fine del primo tempo, mentre l’arbitro si recava presso gli spogliatoi, si avvicinava al direttore di gara e si rivolgeva a quest’ultimo urlando e con frasi offensive, irriguardose e minacciose. Invitato ad allontanarsi, si metteva di fronte all’arbitro impedendogli di camminare e lo colpiva con una manata sulla spalla destra facendogli rischiare la perdita di equlibrio. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito il direttore di gara il quale ha confermato quanto riportato nel referto di gara. E’ stato sentito per esplicita richiesta anche il rappresentante della reclamante il quale per quanto riguarda il provvedimento nei confronti del calciatore ha dichiarato l’assenza di qualsiasi condotta volontaria e, tanto meno violenta nel gesto sanzionato e che, al contrario sarebbe stato soltanto un contatto fortuito verificatosi in una fase di gioco. Quanto al provvedimento nei confronti del dirigente Murru, la società nel confermare gli eventi per come si sono verificati, ha precisato che il dirigente si sarebbe reso protagonista delle insistente richieste, anche con frasi e parole sicuramente censurabili e irrispettose nelle quali sarebbero riscontrabili delle accese intemperanze dovute alle mancate risposte dell’arbitro alle domande formulate. Lamenta, altresì, l’assenza di qualsiasi contatto, anche violenta, nei confronti del direttore di gara. La Corte d’Appello Sportiva, letti, esaminati e valutati gli atti e le risultanze del procedimento de quo, ritiene che il comportamento del calciatore Zucca Raffaele sia configurabile come un movimento scomposto durante le fasi di gioco, priva di conseguenze nel direttore di gara e che, pertanto, la sanzione inflitta risulta essere eccessiva; Il comportamento del dirigente possa essere considerato come caratterizzato da insistenti richieste e intemperanze irriguardose e che, pertanto la sanzione inflitta risulta eccessiva. Per queste ragioni DELIBERA - di ridurre la sanzione inflitta nei confronti del calciatore Zucca Raffale a tre giornate di squalifica; - di ridurre la sanzione della inibizione da ogni attività nei confronti del dirigente Murru Pierpaolo a tutto il 30 settembre 2016. Dispone la restituzione della tassa.
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