COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 del 16/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 147 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Red Devils Castelfranco avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la perdita della gara disputata in data 3/04/2016 contro la Società Sportiva Dilettantesca Aquila Scintilla con il punteggio di 0 – 3 nonché avverso la squalifica del giocatore Bury David fino al 7/12/2017 (C.U. n. 57 del 7/04/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 del 16/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 147 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Red Devils Castelfranco avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la perdita della gara disputata in data 3/04/2016 contro la Società Sportiva Dilettantesca Aquila Scintilla con il punteggio di 0 – 3 nonché avverso la squalifica del giocatore Bury David fino al 7/12/2017 (C.U. n. 57 del 7/04/2016) L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto, attiene alla gara casalinga sopra identificata e sospesa al 44esimo del primo tempo con conseguente decisione del G.S.T. che viene integralmente trascritta: “L'Arbitro della gara in epigrafe riferisce, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al quarantaquattresimo minuto del primo tempo, ritenuta l'impossibilità di portarlo a termine giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli per la propria incolumità. Tutto ciò premesso, questo Giudice esaminati gli atti ufficiali di gara che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva come dagli stessi emerga che intorno al quarantaquattresimo minuto del primo tempo, l'Arbitro sia stato colpito con un forte calcio ad una caviglia, che gli procurava forte e persistente dolore, dal calciatoredell'A.S.D. Red Devils Castelfranco Bury David, subendo altresì un'aggressione verbale da parte di altri 7/8 calciatori della medesima Società. In relazione a ciò reputa questo Giudice che la conseguente decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appaia pienamente giustificata per la violenza subita e per la ritenuta sussistente situazione di pericolo per la propria incolumità creatasi a seguito del comportamento intimidatorio e minaccioso dei tesserati della società ospitante, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara. Del comportamento dei propri tesserati ne deve rispondere quindi, oggettivamente, la Societa' . P.Q.M. In base alle considerazioni di cui sopra ed in relazione ai comportamenti ascritti ai tesserati, questo Giudice Sportivo Territoriale infligge all'A.S.D. Red Devils Castelfranco di Castelfranco di Sotto (Pisa), la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. fermi restando i provvedimenti assunti a carico dei calciatori e dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale.” Occorre rilevare preliminarmente che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale dispone lo stralcio dell'impugnazione - con riferimento al solo esito gara - ritenendo l'intempestività della sua proposizione. In particolare il 14 dicembre 2015 la Federazione, su richiesta della lega Nazionale Dilettanti che chiedeva l'abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate, deliberava l'accoglimento della suddetta istanza disponendo, nel Comunicato Ufficiale n. 217/A, le relative modalità procedurali. In particolare al punto b), relativo ai procedimenti di seconda ed ultima istanza, si legge: “gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.” Si tratta dunque di una disposizione che impone alle società che intendano reclamare un esito gara, non di esercitare un diritto entro un termine temporale determinato, bensì di far giungere l'atto di impugnazione, entro i brevi termini sopra riportati, direttamente presso la sede del comitato competente. Il citato Comunicato del Comitato regionale Toscana, del quale il Giudice Sportivo ha adottato la decisione oggi impugnata, è il n. 57 del 7 aprile 2016 per cui l'impugnazione sarebbe dovuta pervenire presso la sede entro le ore 12.00 del 9 aprile 2016. Dalla documentazione allegata risulta che la società ha provveduto ad inviare il reclamo motivato - a mezzo di raccomandata - alle ore 10.32 del 9 aprile 2016 mentre l'atto è stato fisicamente ricevuto dal Comitato il 12 aprile 2016 e cioè ben oltre i termini dettati dalla procedura. Occorre inoltre segnalare che il preannuncio di reclamo inoltrato via fax nelle prime ore del 9 aprile (peraltro proceduralmente non disciplinato negli esiti gara) non contiene alcuna motivazione né richiesta e pertanto non può inficiare la manifesta inammissibilità del reclamo con esclusivo riferimento alle decisione sulla gara. Per quanto concerne la posizione del calciatore la stessa verrà discussa in altra udienza ritenendo doveroso un approfondimento istruttorio non compatibile con le ristrette tempistiche del procedimento relativo all'esito della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo con esclusivo riferimento all'esito della gara Red Devils Castelfranco - Aquila Scintilla disputata in data 3/04/2016 riservando ogni ulteriore decisione sulle altre richieste contenute nel reclamo ad altra udienza.
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