COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 135 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pratovecchio – Soci (2-1). Campionato Promozione Girone B. In C.U. n. 54 del 24 marzo 2016 C.R. Toscana. Reclama l‟A.C. Soci s.r.l. – S.s.d. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 24/10/2016 BROGI FRANCESCO (SOCI S.S.D. A R.L.) Al termine della gara lanciava la maglia verso il D.G. raggiungendolo sulla schiena”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 135 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pratovecchio - Soci (2-1). Campionato Promozione Girone B. In C.U. n. 54 del 24 marzo 2016 C.R. Toscana. Reclama l‟A.C. Soci s.r.l. – S.s.d. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 24/10/2016 BROGI FRANCESCO (SOCI S.S.D. A R.L.) Al termine della gara lanciava la maglia verso il D.G. raggiungendolo sulla schiena”. La Società reclamante non contesta il fatto in sé, tuttavia nega la volontarietà del gesto, infatti a detta di quest‟ultima il calciatore, preso dallo sconforto per aver causato un calcio di rigore negli ultimi minuti di gara che determinava la sconfitta della propria squadra, avrebbe scagliato in aria la maglia che successivamente andava a colpire accidentalmente il D.G.. Conseguentemente chiede una riduzione della sanzione. Richieste al D.G. osservazioni in merito all‟episodio in questione, lo stesso, in un primo momento, ripeteva pedissequamente quanto già riportato sul rapporto di gara, cosicché successivamente, anche alla luce di quanto argomentato nel gravame, l‟Arbitro veniva sollecitato da questa Corte a fornire le dovute precisazioni circa l‟intenzionalità o meno del gesto posto in essere dal Brogi ed in tale circostanza il D.G. si limitava ad affermare che il gesto era da considerare intenzionale, senza tuttavia fornire gli elementi dai quali il medesimo potesse aver desunto tale volontarietà. Nella riunione del 15.04.2016 veniva udita, come dalla medesima richiesto, la Società reclamante la quale era presente a mezzo del Presidente; era altresì presente il calciatore Brogi Francesco il quale in merito all‟episodio addebitatogli riferiva di essersi tolto la maglia e di averla appoggiata sulla spalla del D.G. in segno di frustrazione per l‟esito della gara, precisando che il gesto avrebbe dovuto considerarsi istintivo e che non era stato accompagnato da alcuna offesa. Questo Collegio, pur partendo dal necessario presupposto che al rapporto dell‟Arbitro debba essere attribuita fede privilegiata, tuttavia ritiene, anche alla luce di quanto dichiarato dal calciatore, nella citata riunione del 15.04.2016, che la sanzione inflitta a quest‟ultimo debba essere oggetto di revisione. Infatti, se è pur vero che l‟Arbitro nelle osservazioni fornite conferma la volontarietà del gesto, tuttavia il medesimo non fornisce a questa Corte alcun ulteriore elemento in ragione del quale poter considerare l‟effettiva portata del fatto, così ad esempio la distanza del calciatore da sé, la forza con la quale la maglia lo aveva attinto, la traiettoria con cui era stata lanciata la maglia ecc.. Di talché questo Collegio nel valutare l‟episodio nel suo iter complessivo, non può che riportarsi a tutte le risultanze degli atti istruttori ivi compresa la citata dichiarazione fornita dal calciatore squalificato in sede di audizione. Orbene tale dichiarazione innanzitutto può considerarsi una dichiarazione contra se, infatti il Brogi, diversamente dalla ricostruzione offerta dalla Società in sede di reclamo, in sostanza non nega l‟intenzionalità della propria azione ed inoltre tale dichiarazione risulta compatibile anche con quanto riferito dal D.G. che aveva appunto affermato la volontarietà del gesto. Ma se ciò è vero, come è vero, in ragione di tali elementi la dichiarazione in questione deve essere considerata dotata di una certa attendibilità. D‟altra parte però le affermazioni rese dovranno essere considerate nella loro interezza, potendo così soccorrere il Giudicante a chiarire quegli aspetti che, come innanzi evidenziato, non sono stato affatto chiariti dal D.G. anche e soprattutto nel proprio supplemento. Così è del tutto verosimile che il Brogi, passando accanto al D.G. a fine gara, frustrato dagli accadimenti sportivi, abbia lanciato, rectius lasciato cadere, la maglia sulla spalla dell‟Arbitro. Sulla base di ciò, l‟episodio oggetto di esame da parte di questo Collegio, pure essendo certamente censurabile, tuttavia deve essere riconsiderato e valutato, pur nella sua gravità, esclusivamente come un contegno irriguardoso, dovendosi escludere che lo stesso fosse connotato da un intento lesivo in danno del D.G.. D‟altra parte non può essere mossa alcuna critica all‟operato del G.S.T. il quale, avendo giudicato in base al solo rapporto di gara, non poteva avere a disposizione tutti gli elementi che hanno formato il convincimento di questa Corte nella valutazione dell‟effettiva portata del gesto oggetto di esame. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana riduce la squalifica inflitta al calciatore della Soc. Soci Brogi Francesco fino a tutto il 24.06.2016. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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