COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 142 / R – stagione sportiva 2015 / 2016. Reclamo proposto 142 / R – Reclamo proposto dall’U.S, Pomarance in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate al Calciatore Bellini Marco. (C.U. n. 57/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 142 / R - stagione sportiva 2015 / 2016. Reclamo proposto 142 / R – Reclamo proposto dall’U.S, Pomarance in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate al Calciatore Bellini Marco. (C.U. n. 57/2016). Il gravame indicato in epigrafe trae origine dalla decisione n. 113, emessa da questa Corte in data 18 marzo c.a., con la quale, previa riqualificazione del Calciatore Ricotti Leonardo, si rinviavano gli atti al G.S.T. della Toscana per i necessari provvedimenti. Questi i fatti. Al termine della Pomarance / Forte di Bibbona Calcio, disputata in data 21/2/2016 nell‟ambito del Campionato di II categoria, l‟Arbitro della gara veniva raggiunto dal pallone lanciato da un Calciatore che il D.G. identificava nel capitano della squadra Signor Leonardo Ricotti. Ciò induceva il G.S. a squalificare il Calciatore Ricotti per otto mesi con la seguente motivazione: “ A fine gara, da una distanza di circa 25/30 metri, calciava il pallone contro il D.G. colpendolo alla schiena senza procurargli conseguenze. Sanzione aggravata perchè capitano.” Il provvedimento veniva impugnato con reclamo ampiamente documentato che veniva ulteriormente illustrato nel corso della richiesta audizione innanzi questa Corte la quale, accertata l‟estraneità del Ricotti al fatto perché commesso da altro Calciatore, così decideva: “La C.S.A.T. della Toscana riqualifica con effetto immediato il Calciatore Ricotti Leonardo e, al fine di non privare chi ne possa avere diritto di un secondo grado di giudizio, rinvia gli atti al G.S.T. Dispone la restituzione della tassa.” Anche detto provvedimento veniva impugnato dall‟U.S.D. Pomarance la quale, invocando un provvedimento d‟urgenza, si riporta all‟accertamento eseguito in punto di fatto da questa Corte e, con varie argomentazioni, chiede il proscioglimento del Calciatore Bellini, riconosciutosi con espressa dichiarazione e riconosciuto da questa Corte a seguito dell‟istruttoria effettuata quale effettivo autore del lancio. Esaminati gli atti il Giudicante ritiene che la doglianza possa trovare parziale accoglimento. Preliminarmente il Collegio osserva come al caso in esame non possa applicarsi la procedura d‟urgenza ostandovi il combinato disposto degli artt.36, c. 8, e 46, c.1, del C.G.S.. Altrettanto inapplicabile al caso di specie è il disposto dell‟art. 24 del Codice di rito invocato, stante che detta norma trova applicazione unicamente allorché si debba decidere in materia di deferimento da parte della Procura Federale. Inoltre, dal punto di vista del provvedimento disciplinare, del tutto irrilevante è l‟indicare, tra i motivi che dovrebbero indurre al proscioglimento del Calciatore, la squalifica scontata, incolpevolmente, dal Ricotti. Non si può in proposito non fare rilevare alla reclamante che, ove la dichiarazione confessoria del Bellini fosse stata portata a conoscenza del G.S.T. in tempo utile, la sanzione non sarebbe stata comminata al Ricotti. Ripercorrendo i fatti, anche alla luce degli accertamenti compiuti dalla Corte in occasione del precedente provvedimento, si rileva che è indubbio, anche in virtù della spontanea dichiarazione di colpevolezza espressa in quella sede, che il Calciatore abbia lanciato il pallone in aria e – senza ombra di dubbio – verso la parte di campo in cui si trovava in quel momento il D.G.. Tale gesto, pur dovendosi ritenere che esso non fosse intenzionalmente diretto a colpire l‟Arbitro, è comunque da sanzionare sia che esso sia la risultante della stizza derivante dall‟avvenuta conclusione della gara nel momento in cui la squadra della reclamante, in possesso di palla, aveva la possibilità di avviare un‟azione utile sia, e soprattutto, per la potenzialità lesiva del gesto. Si ricorda a tal proposito che il lancio volontario del pallone verso il D.G. è, per costanza di giudicati di questo Organo, sanzionato con la squalifica per sei mesi, ove l‟ufficiale di gara non venga colpito e con un anno (o più se vi sono conseguenze) allorché egli venga attinto. Nel determinare la sanzione si osserva ancora come il curriculum vitae sportivo del Bellini (150 gare senza espulsione e lo svolgimento nell‟ambito giovanile di attività pedagogica) lo onera maggiormente nella tenuta di un comportamento assolutamente irreprensibile. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, con pronuncia definitiva, infligge al Calciatore Bellini Marco la sanzione della squalifica per quattro giornate. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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