COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 132 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 40 del 16.03.2016 Reclamo della società Junior Lucchese Aquilotti avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca al calciatore Alessio Palla fino al 30.06.2016 (3 mesi e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 132 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 40 del 16.03.2016 Reclamo della società Junior Lucchese Aquilotti avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca al calciatore Alessio Palla fino al 30.06.2016 (3 mesi e mezzo). Con rituale reclamo la società Junior Lucchese Aquilotti impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Alessio Palla fino al 30 giugno 2016 (3 mesi e mezzo), con la seguente motivazione: „a fine gara mentre il D.g. si accingeva a riporre nel bagagliaio la borsa gli veniva strappata dal sig. Palla Alessio provocandogli breve ma intenso dolore alla mano destra tenendo nel contempo contegno irriguardoso‟. La società chiede una revisione del provvedimento impugnato, evidenziando che il Palla, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, assumeva un atteggiamento difensivo del direttore di gara, proteggendolo dalle intemperanze di alcuni tifosi presenti nel parcheggio. Evidenzia, inoltre, che il gesto di prendere la borsa deve essere interpretato nel senso di consentire al D.g. di abbandonare l‟impianto sportivo nel minor tempo possibile, rilevando altresì che tale gesto non era mirato a cagionare dolore, in quanto la sua unica finalità era quella di evitare che si verificasse un contatto tra l‟arbitro e i tifosi. Nel rinnovare la richiesta di annullamento della sanzione, chiede, infine, di essere ascoltata dall‟Organo giudicante. All‟udienza del 15 aprile 2016, fissata per la discussione del reclamo, nessuno si è presentato per la reclamante nonostante rituale e tempestiva convocazione. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, dopo aver richiesto osservazioni al D.g. in ordine a quanto esposto nel reclamo, così decide. Il reclamo è infondato. I chiarimenti offerti dal D.g. alla Corte confermano integralmente quanto riportato nel referto, sottolineando inoltre la circostanza che il Palla ha deliberatamente atteso l'arbitro nel parcheggio per reiterare le proteste per la direzione di gara, in compagnia di alcuni compagni di squadra (tra i quali è stato riconosciuto il Brignone). L‟arbitro nega in modo assoluto che il Palla abbia preso le sue difese, evidenziando invero un atteggiamento sodale di quest‟ultimo con i tifosi presenti nel parcheggio, precisando che l‟unica persona che si è schierata dalla sua parte è stato il dirigente accompagnatore sig. Passanisi Alessandro. L‟arbitro conferma altresì che il Palla, dopo avergli strappato di mano il borsone, gli ha intimato di andarsene alla svelta, continuando ad inveire nei suoi confronti anche al momento di abbandonare l‟impianto sportivo. Gli addebiti contestati al calciatore trovano, pertanto, ampio e decisivo riscontro nelle risultanze degli atti ufficiali, per cui, in assenza di elementi di incoerenza ed equivocità nella narrazione dei fatti, deve ritenersi del tutto appurata la responsabilità del calciatore in ordine alle violazioni contestate. Occorre a questo punto valutare se la sanzione comminata al calciatore possa ritenersi in linea i criteri seguiti e applicati da questa Corte e, in particolare, se la sanzione applicata dal Giudice Sportivo possa ritenersi aderente ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso di specie, l‟esame congiunto degli atti ufficiali da parte del Collegio giudicante conduce a ritenere la sanzione applicata incongrua per difetto, essendo la squalifica comminata al Palla del tutto sproporzionata rispetto agli addebiti contestati. Nel giudizio di congruità della sanzione „pesa‟ inevitabilmente la valutazione che il Collegio fa non solo del gesto di violenza compiuto nei confronti del direttore di gara, ma anche il complessivo atteggiamento di minaccia e di intimidazione tenuto dal Palla nei confronti de D.g., nonché dal fatto che il calciatore ha atteso nel parcheggio l‟arrivo del direttore di gara per inveire nei confronti di quest‟ultimo. Circostanze, tutte, che appaiono evidentemente sintomatiche di un atteggiamento volontario e frutto di premeditazione. Alla luce di quanto appena esposto il Collegio ritiene, quindi, in applicazione dell‟art. 36, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, di riformare il provvedimento impugnato valutando congrua, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione comminata, la squalifica del calciatore Alessio Palla fino al 16 settembre 2016 (sei mesi) P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: -respinge il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, infligge al calciatore Alessio Palla la squalifica fino al 16.09.2016 (sei mesi); -ordina l‟incameramento della tassa di reclamo.
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