COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 139 stagione sportiva 2015/2016 Gara Villa Basilica – Fornaci (1-4) del 19/03/2016. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.41 del 24/03/2016 della Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama la società Villa Basilica avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 139 stagione sportiva 2015/2016 Gara Villa Basilica – Fornaci (1-4) del 19/03/2016. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.41 del 24/03/2016 della Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama la società Villa Basilica avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.: 1)Squalifica per 5 giornate inflitta al calciatore Papeschi Matteo “Per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario, procurandogli un piccolo taglio sul mento”. 2)Ammenda di €.90,00 “Per comportamento del pubblico che offendeva pesantemente il D.G.”. La reclamante sostiene la poca lucidità e confusionarietà dell‟arbitro ritenendo quasi sempre errate le sue decisioni. Rileva che dal rapporto di gara fra i calciatori ammoniti risulta il calciatore n.4 Lena Lorenzo indicato come atleta del Villa Basilica mentre invece è un calciatore della società Fornaci. Per quanto attiene al calciatore Papeschi Matteo sostiene che il suo gesto sia da fare rientrare in un normale fallo di gioco, precisando che è stato il calciatore avversario ad abbassare la testa. Relativamente alla sanzione economica evidenzia che nel rapporto di gara non sono presenti le frasi profferite dallo spettatore e quindi la genericità del racconto arbitrale. Chiede in via preliminare la sospensione della sanzione e nel merito l‟annullamento e/o la riduzione della predetta, facendo espressa istanza di essere presente in udienza al momento dell‟esame del reclamo. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto nega di essere stata confusionaria, conferma che il calciatore ammonito è il n.4 del Villa Basilica suffragando tale assunto dal fatto di averlo evidenziato sulle distinte di gara. Per quanto attiene il calciatore rileva che lo stesso ha tenuto una condotta violenta verso l‟avversario meritevole dell‟espulsione, mentre relativamente al tifoso il non avere riportato le frasi specifiche è stata una sua scelta e che le stesse, dette di continuo, sono andate dalla “cretina” alla “deficiente” ecc. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, verbalizzata l‟assenza della parte reclamante, nonostante la richiesta e la relativa convocazione, passa in decisione. In via preliminare, in merito alle richieste di parte reclamante, evidenzia come non sia possibile nel caso di specie provvedere alla sospensione della decisione e quindi detta istanza deve essere rigettata. Per quanto attiene il merito, il Collegio rileva che la richiesta formulata dalla reclamante appare contraddittoria in quanto si chiede l‟annullamento e/o la riduzione della sanzione. Orbene, se può essere considerata corretta la richiesta alternativa (annullamento o riduzione) non appare possibile cumulare le due richieste ovvero l‟annullamento e la riduzione. Da quanto esposto pertanto il Collegio ritiene di dover esaminare il reclamo nel merito nell‟ottica di un‟eventuale riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Analizzando separatamente i motivi di reclamo occorre chiarire che per quanto attiene l‟individuazione del calciatore ammonito sicuramente si è trattato di un refuso dell‟arbitro in quanto effettivamente sulla distinta di gara è chiaramente indicato come soggetto ammonito il sig. Organelli Nicolò n.4 del Villa Basilica, così come è apparso sul C.U. e confermato dal G.S. dopo un colloquio con l‟arbitro da parte del rappresentante A.I.A. Relativamente al calciatore Papeschi Matteo è di tutta evidenza che lo stesso è meritevole di sanzione in quanto ha posto in essere una condotta violenta verso un calciatore avversario, tuttavia la stessa non appare particolarmente violenta, né l‟arbitro nei suoi scritti aiuta a considerarla tale, per cui la sanzione deve essere ridotta. Lo stesso deve dirsi per quanto attiene la sanzione economica in quanto la mancanza di esplicita indicazione delle frasi ingiuriose verso l‟arbitro, tranne i pochi accenni nel supplemento di rapporto, non possono altro che indurre ad una mitigazione della predetta. In definitiva, il reclamo deve essere accolto non tanto per la fondatezza delle eccezioni proposte, quanto per la scarna rappresentazione dei fatti ascritti che inducono il Collegio ad optare per l‟applicazione del brocardo latino che recita: in dubbio, pro reo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa le decisioni del G.S. e così provvede: 1) Squalifica il calciatore Papeschi Matteo per tre giornate di gara; 2) Commina l‟ammenda alla società Villa Basilica nella misura di €.50,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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