COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 27 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 115 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 14.4.2016 (ripetizione della gara Rosarno Calcio – Nuovo Polistena Calcio del 10.4.2016 Campionato di 3^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 27 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 115 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 14.4.2016 (ripetizione della gara Rosarno Calcio – Nuovo Polistena Calcio del 10.4.2016 Campionato di 3^Categoria). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che la reclamante ha chiesto di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a carico del Nuovo Polistena Calcio per responsabilità oggettiva a causa dell'ingresso abusivo in campo da parte del padre di un calciatore del Nuovo Polistena Calcio, che avrebbe minacciato con una pistola un calciatore del Rosarno Calcio nei pressi degli spogliatoi, impedendo il regolare svolgimento della gara; considerato che il direttore di gara ha specificato di essersi trovato dal lato opposto del rettangolo di gioco rispetto agli spogliatoi e di avere visto i calciatori del Rosarno Calcio correre verso gli spogliatoi e urlare che c'era un uomo armato di pistola, ma di non essere stato in grado di vedere alcunchè dell'episodio incriminato e di aver sospeso la gara per non essere riuscito a ristabilire la calma; che lo stesso arbitro ha rimesso al Giudice Sportivo Territoriale supplemento di rapporto nel quale ha ribadito quanto sopra, specificando di non essere stato in grado di vedere alcuna persona armata di pistola e che pertanto allo stato degli atti non sussitono elementi sufficienti per poter affermare la reponsabilità oggettiva della società Nuovo Polistena Calcio; rilevato che il giudizio di questa Corte deve restare circoscritto all’esame delle domande introdotte con il ricorso, che, per quanto detto, non appaiono supportate da elementi probatori; P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma la decisione assunta dal primo giudice. dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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