COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 27 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 117 della Società S.S.D. INTERIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.82 SGS del 7.4.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Interizziconi – Calcio Cittanovese del 5.4.2016 Campionato Giovanissimi Provinciali, ammenda di € 60,00, squalifica dei calciatori SETTE Matteo e SETTE Ferdinando per DUE giornate effettive di gara, squalifica del calciatore RUTTURA Antonino per TRE giornate effettive di gara, inibizione del dirigente SETTE Rosario fino al 30.6.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 27 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 117 della Società S.S.D. INTERIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.82 SGS del 7.4.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Interizziconi – Calcio Cittanovese del 5.4.2016 Campionato Giovanissimi Provinciali, ammenda di € 60,00, squalifica dei calciatori SETTE Matteo e SETTE Ferdinando per DUE giornate effettive di gara, squalifica del calciatore RUTTURA Antonino per TRE giornate effettive di gara, inibizione del dirigente SETTE Rosario fino al 30.6.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA con reclamo spedito il 14/4/2016 con racc. a.r. e a mezzo fax, la SSD Interizziconi ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul CU n. 82 SGS del 7/4/2016, relativa alla gara del 5/4/2016 tra Interizziconi e Calcio Cittanovese, valevole per la penultima giornata del girone di ritorno del campionato Giovanissimi Provinciali, Girone “A”. Senonché il reclamo avverso la regolarità della gara si appalesa inammissibile, in violazione delle disposizione di cui al CU 217/A della FIGC, allegato al CU 26 del 18/1/2016 del CR Calabria e al CU 41 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, con il quale il Presidente Federale ha disposto, per le ultime quattro giornate di campionato e gli eventuali spareggi, l'abbreviazione dei termini processuali davanti agli organi di giustizia sportiva. In forza di tali disposizioni, i reclami alla Corte Sportiva di Appello dovranno pervenire entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante il provvedimento impugnato del Giudice Sportivo, con allegata attestazione del contestuale invio alla controparte della copia del ricorso, se proceduralmente prevista. Nel caso di specie la reclamante, che non ha rispettato i termini di presentazione del ricorso, ha altresì omesso di allegare la ricevuta di spedizione alla controparte, formalità richiesta in presenza dell'impugnazione della sanzione sportiva della perdita della gara. E’ altresì inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due giornate ai calciatori, ai sensi dell’art.45,comma 3,lettera a del C.G.S. Rileva infine che le altre sansioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara Interizziconi – Calcio Cittanovese del 5.4.2016 e avverso la squalifica per DUE giornate ai calciatori SETTE Matteo e SETTE Ferdinando; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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