COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELLE VITTORIE RIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PROIETTI FABIO FINO AL 30/11/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BEJAOUI SERGIO FINO AL 30/09/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI LORETO ALESSIO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE MIRIELLO ARMANDO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 40 C5 DEL 24/03/2016 (Gara: SANTA MARINELLESE – DELLE VITTORIE RIANO del 19/03/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELLE VITTORIE RIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PROIETTI FABIO FINO AL 30/11/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BEJAOUI SERGIO FINO AL 30/09/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI LORETO ALESSIO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE MIRIELLO ARMANDO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 40 C5 DEL 24/03/2016 (Gara: SANTA MARINELLESE – DELLE VITTORIE RIANO del 19/03/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Osserva quanto segue, la reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati, specialmente quella a carico dell’allenatore PROIETTI, il quale ha soltanto protestato, seppur in maniera veemente nei confronti dell’Arbitro, ma senza avere alcun contatto fisico con lo stesso. La ricorrente ha inoltre contestato l’ammenda inflitta alla Società, in quanto al termine dell’incontro alcun gesto di violenza sarebbe stato compiuto da un proprio sostenitore nei confronti del Direttore di gara, come risulta comprovato dal fatto che i Carabinieri, intervenuti sul posto su richiesta dell’Arbitro, avevano poi abbandonato l’impianto, senza redigere alcun verbale. Si è quindi insistito per l’annullamento, ovvero per la riduzione delle sanzioni. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’Arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata tutti i comportamenti posti in essere dai tesserati della Società DELLE VITTORIE RIANO, nonché gli episodi che si sono verificati al termine dell’incontro. Esaminata la dinamica dei fatti, nonché i singoli episodi, questa Corte ritiene che si possano rivisitare parzialmente le sanzioni inflitte; e ciò, anche allo scopo di rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. I tesserati della Società DELLE VITTORIE RIANO, nonché la stessa Società devono infatti ritenersi responsabili, e andranno quindi sanzionati, per i seguenti comportamenti: - PROIETTI Fabio, per aver rivolto all’Arbitro reiterati insulti e minacce, spingendolo inoltre con una mano sul petto, facendogli perdere l’equilibrio. - BEJAOUI Sergio, per aver spinto violentemente un avversario, facendolo cadere, e per aver rivolto, dopo l’espulsione, ripetuto ingiurie e minacce al Direttore di gara, assumendo poi nei confronti di quest’ultimo un atteggiamento gravemente minaccioso, trattenuto a viva forza dai compagni. - DI LORETO Alessio, per aver insultato un avversario e, dopo l’espulsione, per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro. - MIRIELLO Armando, per aver insultato ripetutamente l’Arbitro a fine gara. - La Società DELLE VITTORIE RIANO, perché un proprio sostenitore,al termine dell’incontro, si avvicinava all’Arbitro, insultandolo e colpendolo poi con un pugno alla spalla e uno schiaffo al volto, lanciandogli successivamente una bottiglietta d’acqua sul viso, senza conseguenze. Valutati, nel loro complesso detti episodi e comportamenti, le sanzioni dovranno quindi essere lievemente ridotte, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo le squalifiche a carico dell’allenatore PROIETTI Fabio al 30/09/2016, a carico del calciatore BEJAOUI Sergio al 31/07/2016, a carico dei calciatori DI LORETO Alessio e MIRIELLO Armando rispettivamente a 3 e 2 gare, riducendo inoltre l’ammenda ad € 250,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it