COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 28/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Coppo Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente ed attualmente amministratore delegato della F.B.C. CASALE ASD, per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali e dell’art. 1 bis comma 1 (già 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 1 C.G.S., nonché della società F.B.C. CASALE ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 28/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Coppo Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente ed attualmente amministratore delegato della F.B.C. CASALE ASD, per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali e dell’art. 1 bis comma 1 (già 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 1 C.G.S., nonché della società F.B.C. CASALE ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 15.2.16 la Procura Federale, a seguito di una serie di indagini conseguenti alla denuncia dell’avv. Domenico Falaga, già legale rappresentante della AS Casale Calcio Srl, deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale il sig. Coppo Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della F.B.C. Casale ASD, per avere violato i doveri di osservanza delle norme e degli atti federali e contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, indebitamente utilizzando, nell’ambito dell’attività sportiva esercitata dalla società da lui rappresentata, i loghi/marchi di proprietà della AS Casale Calcio Srl, all’epoca inattiva, pubblicando altresì sul sito ufficiale della propria società sotto la dicitura “Casale Football Club”, la storia della società A.S. Casale Calcio dall’anno della sua fondazione ad oggi, così ponendo in essere atti idonei ad ingenerare nei terzi la convinzione che la società stessa fosse la continuazione di quella fondata in precedenza e creare quindi confusione e nocumento alla predetta società. Deferiva altresì la società F.B.C. Casale ASD a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente. All’udienza del 22.4.16, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l’avv. Stefano Papa in rappresentanza della Procura Federale; per i deferiti, assistiti dagli avv. Danilo Cerrato e Marco Setragno, compariva personalmente il sig. Coppo Giuseppe. Informati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), i deferiti chiedevano procedersi con il giudizio. All’esito della discussione, i difensori dei deferiti richiedevano il proscioglimento dalle accuse od in subordine il contenimento delle sanzioni nei minimi; il Procuratore Federale richiedeva per il sig. Coppo Giuseppe la sanzione dell’inibizione di mesi 6, per la società F.B.C. Casale ASD la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Codesto Organo Giudicante, alla luce delle risultanze del presente procedimento, pur ritenendo le argomentazioni difensive formulate dai deferiti pregevoli e meritevoli di considerazione, non ritiene le stesse sufficienti ad escludere in toto gli addebiti formulati al sig. Coppo ed alla F.B.C. Casale ASD. Risulta infatti documentalmente provato l’utilizzo da parte della società neocostituita di marchi e segni distintivi tali da poter ingenerare confusione con la società AS Casale Calcio Srl che l’aveva preceduta; il riferimento è in particolare relativo all’utilizzo degli stessi colori della maglia e del fatto che tali colori siano riportati anche nel logo, il quale oltre ad indicare segni che contraddistinguono i premi sportivi conseguiti dalla “storica” società calcistica di Casale (alla quale dall’anno 1993 era subentrata la AS Casale Calcio Srl nella nuova composizione sociale), indica indebitamente quale anno di fondazione il 1909. Costituisce sicuramente circostanza attenuante nella valutazione della condotta “sub iudice”, ma ad avviso di codesto Tribunale Sportivo non esimente, il fatto che la società deferita abbia iniziato l’attività sportiva nel mese di agosto 2013, avvalendosi dei contestati segni distintivi. Dunque la società stessa utilizzava una sorta di “marchio di fatto” già a partire dal mese di agosto 2013, in occasione dell’iscrizione della F.B.C. Casale ASD al Campionato di Promozione, a seguito dell’esclusione in data 31.7.2013 della AS Casale Calcio dai campionati federali per gravi irregolarità amministrative; tale utilizzo avveniva pertanto già precedentemente alla richiesta di registrazione del marchio depositata presso i competenti uffici il 10.12.2013 da parte della AS Casale Calcio Srl., rimasta poi inattiva sino alla sua dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 23.9.2015. Certamente non è questa la sede per affrontare questioni giuridiche di natura civilistica in merito alla validità ed efficacia del marchio ed ai diritti al suo utilizzo; resta il fatto, ai fini che qui interessano, che innegabilmente il comportamento tenuto dalla neocostituita compagine sportiva casalese è stato tale da poter indurre a ritenere che la stessa costituisse una società subentrata alla As Casale Calcio Srl al fine di proseguirne l’attività. Anche l’avvenuta pubblicazione, sul sito della società deferita, della storia della AS Casale Calcio Srl, dall’anno della sua fondazione ad oggi sotto la dicitura “Casale Football Club”, riportando sostanzialmente i dati che possono leggersi sulle pagine web dedicate dal sito Wikipedia alla F.B.C. Casale ASD, seppure certamente motivata dall’intenzione di ripercorrere le stagioni del calcio Casalese dagli albori sino all’epoca attuale, appare una scelta quantomeno imprudente ed idonea ad ingenerare confusione, in quanto posta in essere in un momento storico in cui la AS Casale Calcio Srl, seppure inattiva, non risultava ancora radiata. In conclusione, risulta palese come il comportamento contestato al sig. Coppo, anche se quasi certamente dettato solo da passione sportiva e dalla nobile intenzione di salvaguardare le tradizioni del calcio casalese, come si evince tra l’altro dal rilascio di fideiussione di ingente ammontare, con conseguente significativa perdita economica, in favore della stessa società AS Casale Calcio Srl (che aveva dato ingresso al procedimento di cui si discute mediante segnalazione ai competenti organi federali) per consentirne l’iscrizione ai campionati per la stagione sportiva 2012/2013, sia stato imprudente e tale da configurare violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS. Tuttavia, tenuto conto delle numerose e significative attenuanti che codesto Tribunale Federale ritiene applicabili al caso di specie, tenuto altresì conto del fatto che il sig. Coppo ha ripetutamente dichiarato agli organi di indagine e deliberanti che la FBC Casale ASD non costituisce la continuazione della AS Casale Calcio Srl, si ritiene equo contenere il più possibile l’entità delle sanzioni da comminare tanto allo stesso sig. Coppo, quanto - a titolo di responsabilità diretta - alla società F.B.C. Casale ASD. In base alle suesposte argomentazioni il Tribunale Federale Territoriale COSI’ DELIBERA -Commina al sig. Coppo Giuseppe la sanzione dell’inibizione per mesi due; -Commina alla F.B.C. Casale ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00.
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