COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – TUORO DISPUTATA IL 03.04.2016 A ELLERA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: Alla squalifica inflitta al calciatore Esempi Emanuele per cinque giornate effettive di gara;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA - TUORO DISPUTATA IL 03.04.2016 A ELLERA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: Alla squalifica inflitta al calciatore Esempi Emanuele per cinque giornate effettive di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione del Direttore di gara è emerso che il calciatore Antonio Spiaggia, espulso per una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, successivamente si avvicinava allo stesso poggiandogli lievemente le mani sul petto senza “nessuna violenza” come dichiarato dallo stesso Direttore di Gara. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Emiliano Esempi a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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