COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLO – BAGNAIA DISPUTATA IL 03.04.2016 A MONTEPETRIOLO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCIARELLI MICHELE PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEPETRIOLO - BAGNAIA DISPUTATA IL 03.04.2016 A MONTEPETRIOLO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCIARELLI MICHELE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito delle audizioni del direttore di gara e della società reclamante, i fatti come descritti nel referto di gara appaiono univoci ed incontestabili. Ciò posto appare equo in ogni caso, ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bocciarelli a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bocciarelli Michele a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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