COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GIORDANO FORTUNATI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – SAN SISTO DISPUTATA IL 03.04.2016 A CORVIA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.153 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE FORTUNATI GIORDANO FINO AL 31.05.2016;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GIORDANO FORTUNATI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – SAN SISTO DISPUTATA IL 03.04.2016 A CORVIA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.153 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE FORTUNATI GIORDANO FINO AL 31.05.2016; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La mancata presenza del direttore di gara dinanzi a questa Corte non ha consentito i necessari chiarimenti circa le contraddizioni emerse tra i due referti. In considerazione di ciò, la Corte ritiene che non vi sia sufficiente certezza circa la leggera spinta inferta dal Fortunati all’arbitro, che l’allenatore nega di aver mai posto in essere. L’allenatore deve pertanto essere sanzionato esclusivamente per comportamento irriguardoso, con conseguente riduzione della squalifica fino al 30/04/2016. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Fortunati Giordano fino al 30/04/2016.
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