COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 143 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 53 del 17.03.2016 Reclamo del calciatore Mela Mattia (in proprio) avverso la squalifica fino al 17.08.2016 (cinque mesi) inflittagli dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 143 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 53 del 17.03.2016 Reclamo del calciatore Mela Mattia (in proprio) avverso la squalifica fino al 17.08.2016 (cinque mesi) inflittagli dal G.S.T. Con tempestivo reclamo il sig. Mattia Mela impugna dinanzi a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale gli è stata inflitta la squalifica per 5 mesi (fino al 17.08.2016), con la seguente motivazione: “In seguito ad una decisione arbitrale spintonava il D.G. con entrambe le mani al petto, con particolare irruenza. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Nel richiamare la delibera emanata dal Consiglio Direttivo del C.R.T., pubblicata sul C..U. n. 53 del 17 marzo 2016, avente per oggetto „analisi e riflessioni sugli episodi di violenza subiti dai direttori di gara‟, il reclamante contesta il provvedimento impugnato, ponendo in evidenzia la differenza tra gli episodi di violenza richiamati dalla Delibera stessa, con il comportamento tenuto dal medesimo nell‟episodio contestato. Pur essendo consapevole che il proprio comportamento non sia stato corretto, evidenzia, in relazione a quanto sopra accennato, che la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato da parte del Giudice di prime cure si presta ad una lettura ambigua, poiché un conto è riferire che, come in realtà avvenuto, il calciatore si è diretto in modo irruento verso il D.G. con impeto travalicante i limiti del consentito; altro conto è invece riferire che il calciatore ha spintonato il D.g. in modo irruento. Rileva che la differenza non è di poco conto, costituendo il secondo episodio un comportamento „assai più censurabile del primo‟, richiamando, ai fini dell‟istanza di riduzione della sanzione, alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte Sportiva di Appello del Friuli Venezia Giulia (C.U. n. 8 del 07.08.2015). Rileva, inoltre, che nel caso di specie difetta il requisito proprio della condotta violenta, non essendo rilevabile una volontà di aggredire il direttore di gara, trattandosi - piuttosto - di condotta caratterizzata da „eccesso di animosità‟ che non ha inferto alcun dolore e che, come emerge dal referto arbitrale, non ha determinato un arretramento del direttore di gara, conseguenza che sarebbe stata inevitabile in caso di spinta „con particolare irruenza‟, come riportato dal Giudice di prime cure. Evidenzia, pertanto, che detto comportamento deve essere ricondotto nell‟alveo delle condotte irriguardose ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., anziché di violenza, in quanto protesta eccessiva ed illegittima nella forme, ma non finalizzata a ledere l‟incolumità del Direttore di gara. A ragione dell‟eccessività della sanzione comminata, richiama la decisione del G.S. presso il C.R. Sardegna, pubblicata sul C.U. n. 17 del 22.10.2015, sottolineando altresì l‟atteggiamento di correttezza del calciatore nel corso della carriera sportiva, ritenendo congrua l‟applicazione a suo carico della squalifica di 4 giornate. Chiede, infine, di essere ascoltato dalla Corte. All‟udienza del 22 aprile 2016 il reclamante, dopo aver corrisposto la tassa di reclamo e preso nota del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha sottolineato - a mezzo del proprio rappresentante - di essersi scusato con l‟arbitro per quanto successo in campo, ribadendo l‟assenza di intenzioni violente nel gesto. Ha poi preso la parola il sig. Mela, personalmente, il quale ha nuovamente descritto l‟episodio contestato, riconoscendo il contatto con il D.g. dovuto ad un‟eccessiva irruenza nella corsa. Il reclamo merita parziale accoglimento. Occorre anzitutto premettere che appare del tutto superfluo il richiamo alla delibera adottata dal Consiglio Direttivo del C.R.T. in tema di provvedimenti anti-violenza, in quanto provvedimento non rientrante nel sistema delle fonti normative applicabili dagli Organi di Giustizia Sportiva.Come, del resto, risultano del tutto superflui i precedenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante a sostegno della richiesta di riduzione, vuoi perché adottati da Organi di Giustizia di diversa competenza territoriale, vuoi perchè, occorre ricordare, gli Organi di Giustizia Sportiva adottano le proprie decisioni in piena autonomia e indipendenza di giudizio. Passando ad esaminare i motivi di reclamo, le censure mosse dal reclamante colgono il segno. Le risultanze processuali evidenziano il preminente carattere di irruenza del calciatore nel protestare con il direttore di gara, rappresentando il contatto avvenuto tra questi la logica conseguenza del proprio atteggiamento di eccessiva animosità e, come detto, di ingiustificata irruenza nel manifestare al direttore di gara il disappunto per una decisione arbitrale. L‟arbitro, infatti, con il supplemento di rapporto ha sottolineato che l‟impatto si è effettivamente verificato per l‟eccessiva irruenza del calciatore e che lo stesso si è concretizzato a mani larghe, non cagionandogli dolore. Le particolari modalità della condotta e la circostanza che la stessa non ha, in effetti, determinato conseguenze lesive a carico del direttore di gara, conducono il Collegio a rivisitare - in applicazione del principio del favor rei – la sanzione comminata al Mela, tenuto conto che il fatto contestato non appare rientrare nel novero delle condotte violente, bensì nei comportamenti c.d. altamente irriguardosi, in ordine ai quali è notorio che questa Corte applichi una risposta sanzionatoria che, a seconda delle circostanze, va da un minimo di due mesi e mezzo. Nel caso di specie, giova a favore del reclamante la circostanza che l‟arbitro non abbia subito conseguenze dolorose e, soprattutto, che il Giudice Sportivo nel motivare la squalifica a carico del Mela ha omesso di indicare che il calciatore ha, seppur involontariamente, calpestato con lo scarpino la caviglia dell‟arbitro, provocandogli alcuni lividi, e la ritardata (circa due muniti) uscita dal campo di giuoco da parte del calciatore stesso. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: rigetta la domanda principale; in accoglimento della domanda subordinata, dispone applicarsi la squalifica a carico del calciatore Alessio Mela fino al 30.06.2016 (tre mesi e mezzo); ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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