COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 146 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della U.S.D. S. Firmina avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Poggesi Elia con una squalifica per cinque giornate. C.U. n.42 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 146 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della U.S.D. S. Firmina avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Poggesi Elia con una squalifica per cinque giornate. C.U. n.42 del 06/04/2016. Nel corso del secondo tempo della gara “S. Quirico – S. Firmina” valevole per il campionato junores provinciali, il calciatore in oggetto colpiva, con un calcio al ginocchio, un calciatore avversario a gioco fermo, senza provocargli alcuna conseguenza. Dopo essere stato espulso il tesserato in questione si rivolgeva in modo offensivo nei confronti dell‟arbitro.Per tale condotta Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società S. Firmina. La reclamante si lamenta della eccessiva severità del provvedimento del G.S. Infatti, a tal fine, sostiene che il calcio sferrato al giocatore avversario è stata la conseguenza della eccessiva foga di prendere il pallone, finito in rete, per riportarlo al centro del campo e riprendere il gioco. Inoltre, sempre secondo la società, le ingiurie pronunciate non erano dirette al D.G. ma erano una “ esternazione di sfogo verso la propria personalità”. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto gara, conferma la volontarietà del calcio e dichiara che le ingiurie erano rivolte chiaramente a lui, in quanto mentre le pronunciava il giocatore in questione lo guardava negli occhi. Questa Corte di Appello Sportiva, esaminati gli atti di gara, ritiene assolutamente provata la condotta ascritta al tesserato Poggesi Elia. L‟arbitro descrive chiaramente gli episodi contestati, mentre la difesa della reclamante appare francamente poco convincente. La sanzione appare corretta avendo il G.S. sanzionato la condotta violenta (senza conseguenze) e le offese al D.G. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.
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