COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REAL BELLIZZI – GIFFONI SEI CASALI DEL 6/1/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REAL BELLIZZI – GIFFONI SEI CASALI DEL 6/1/2016 Il G.S.T. f.f., sciogliendo la riserva, letti gli atti ufficiali di gara rileva che: in sede di riconoscimento effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della gara, quest’ultimo riscontrava nella distinta di gara della società Real Bellizzi la presenza dei seguenti calciatori: Campagna Pasquale nato il 27/6/83, Paradiso Luca nato il 6/7/92, Giordano Manuel nato il 5/11/85, Romano Nicola nato il 31/5/93, Solimeo Piero nato il 15/2/93, Moscariello Raffaele nato il 8/3/77, Romano Antonio nato il 12/4/81, Manzo Mario nato il 20/3/84, Visconti Gianmarco nato il 16/2/99 e Salzano Alberto nato il 16/10/99, che, tuttavia, non risultavano tesserati per la società Real Bellizzi. Per tale motivo, si rendeva necessario l’accertamento presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Campania al fine di verificare la posizione dei citati calciatori, dall’esito dell’accertamento è emerso che i calciatori Campagna Pasquale nato il 27/6/83, Paradiso Luca nato il 6/7/92, Giordano Manuel nato il 5/11/85, Romano Nicola nato il 31/5/93, Solimeo Piero nato il 15/2/93, Moscariello Raffaele nato il 8/3/77, Romano Antonio nato il 12/4/81, Manzo Mario nato il 20/3/84, Visconti Gianmarco nato il 16/2/99 e Salzano Alberto nato il 16/10/99 al momento della gara si trovavano in posizione irregolare ed avendo preso parte all’incontro ne hanno condizionato il regolare svolgimento. Visto l’art. 29 n. 8 lettera A, nonché l’art. 17 n. 5 lettera A del C.G.S.; DELIBERA D’infliggere alla società Real Bellizzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di inibire fino al 19 maggio 2016 il dirigente responsabile della società Real Bellizzi il sig. Sirica Salvatore. Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
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