COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REAL AVELLINO – MONTEMARANO DEL 16/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REAL AVELLINO – MONTEMARANO DEL 16/4/2016 Il G.S.T. f.f., letto il referto arbitrale nonché gli allegati, preliminarmente accertata la presenza delle FF.OO. rileva che al 40° del secondo tempo a seguito di un provvedimento disciplinare dell’arbitro questi veniva dapprima minacciato dai calciatori n. 16 Picariello Benito e n. 14 Lizza Bruno entrambi della società Real Avellino, successivamente il calciatore n. 1 Gragnano Carmine della società ospitante dopo aver minacciato il direttore di gara l spintonava e tentava di aggredirlo con un pugno non riuscendovi perché trattenuto dai compagni di squadra. A questo punto l’arbitro decideva di sospendere la gara essendo stato accerchiato dai tesserati della società ospitante e solo grazie all’intervento dell’Osservatore Arbitrale sig. Tirone Generoso riusciva a fatica a raggiungere il proprio spogliatoio non prima di essere oggetto di ulteriori minacce da persona non identificata ma comunque riconducibile alla società Real Avellino e da parte dl massaggiatore della stessa società sig. Bartoli Paolo. Finalmente giunto allo spogliatoio arbitrale e vincendo la resistenza di tutti i tesserati della società Real Avellino, che si frapponevano alla porta dello stesso, riusciva unitamente all’Osservatore Arbitrale ad abbandonare l’impianto sportivo solo grazie all’ausilio de CC. Che ristabilivano l’ordine questo Giudice ritiene che i fatti così come ricostruiti e descritti debbano addebitarsi unicamente alla società Real Avellino. Per tali motivi, letti gli artt. 4 e 17 del C.G.S.; DELIBERA Di infliggere alla società Real Avellino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e commina alla società Real Avellino l’ammenda di € 350.00. squalifica il calciatore Gragnano Carmine fino a tutto il 15/10/2016 per i fatti i narrativa. Per quanto ai singoli si rinvia alla camicia di gara.
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