COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 CSAT 33 DEL 26 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 195/A Appello del sig. Muhammed Jatta avverso la squalifica fino al 28/02/2017 – Campionato Promozione Girone “D”, gara Santa Croce/Casteltermini del 16/04/2016 – C.U. n. 351 del 20/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 CSAT 33 DEL 26 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 195/A Appello del sig. Muhammed Jatta avverso la squalifica fino al 28/02/2017 - Campionato Promozione Girone “D”, gara Santa Croce/Casteltermini del 16/04/2016 - C.U. n. 351 del 20/04/2016. Il sig. Muhammed Jatta, personalmente, calciatore tesserato per la Società Santa Croce, ha tempestivamente impugnato la sanzione a suo carico comminatagli dal Giudice Sportivo Territoriale così come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il gesto da lui posto in essere in danno del direttore di gara non ha avuto alcun intento violento ma era diretto solamente a fargli notare che il calciatore avversario aveva notevolmente accentuato le conseguenze del suo intervento, per cui era da ritenersi ingiusto il provvedimento di espulsione appena assunto a suo carico. A riprova che il gesto non era connotato da alcun carattere violento evidenzia che l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso della gara rileva, per quello che qui interessa, che quanto evidenziato dal reclamante trova solo parziale conferma e ciò limitatamente alla sola circostanza che il grave gesto da questi posto in essere in danno dell’ufficiale di gara non ha avuto, comunque, alcuna conseguenza fisica per quest’ultimo. In ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione inflitta in termini più equi, così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Muhammed Jatta. Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.
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