COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 CSAT 33 DEL 26 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.197/A U.S.D. ALIA (PA) avverso perdita gara per 0–3 – Campionato 3^ Cat., Play Off, gara Sporting Cefalù/Alia del 17/04/2016. – C.U. n° 70 del 21/04/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 CSAT 33 DEL 26 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.197/A U.S.D. ALIA (PA) avverso perdita gara per 0–3 - Campionato 3^ Cat., Play Off, gara Sporting Cefalù/Alia del 17/04/2016. – C.U. n° 70 del 21/04/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con tempestivo e rituale appello l’U.S.D. Alia, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che i calciatori sig.ri Salvatore Miceli e Filippo Pusateri, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale, erano in posizione regolare avendo scontato la squalifica loro comminata in quanto non erano stati schierati in campo, nel corso della precedente gara disputata dall’Alia contro la Società Real Casale. Tutto ciò ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del C.G.S. per il quale la squalifica deve essere scontata in una gara ufficiale, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo e cioè che la gara venga sospesa o successivamente annullata. A rafforzamento della superiore tesi la reclamante richiama una decisone assunta dalla Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Sardegna in data 15/01/2015 e pubblicata sul C.U. n. 33 del predetto Comitato. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna, avendone fatto specifica e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che è pacifica la circostanza, rappresentata dalla reclamante, che i calciatori sig.ri Salvatore Miceli e Filippo Pusateri, raggiunti da un provvedimento disciplinare di squalifica, non siano stati schierati nel corso della gara che l’Alia ebbe a disputare con la Real Casale, squadra questa che partecipa, fuori classifica, al campionato di 3^ categoria ed abbiano poi preso parte alla gara in esame disputata contro lo Sporting Cefalù. Ciò posto il gravame è infondato. Infatti, dalla lettura sistematica dei commi 3 e 4 dell’art. 22 C.G.S., che ne ha dato l’Alta Corte del CONI con la decisione n. 12/2011 e poi ribadita con la decisione n. 5/2013, dalle quali questa Corte non intende discostarsi, si rileva che le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, non solo devono essere ufficiali (comma 3) ma devono, anche, avere conseguito un risultato valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della Giustizia Sportiva. Ora è innegabile che anche una partita disputata contro una squadra fuori classifica può costituire e costituisce nel caso di specie una gara ufficiale, nondimeno l’interpretazione letterale della norma supportata induce a ritenere come non basti disputare una gara ufficiale ma occorre un ulteriore elemento e cioè che la gara ufficiale abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica (comma 4), elemento aggiuntivo che non è riscontrabile in una partita giocata con una squadra fuori classifica il cui risultato risulta del tutto irrilevante ai fini della classifica stessa. Senza sottacere, peraltro, che l’Alta Corte con la richiamata decisione 12/2011 ha annullato proprio una decisione della C.D.T. Sardegna, che aveva utilizzato la medesima motivazione di quella oggi richiamata dalla reclamante. In definitiva, per scontare regolarmente una squalifica occorre non solo che la gara sia ufficiale ma che sussista anche un rischio sportivo, vale a dire che l’avversaria non sia una squadra fuori classifica e che le condizioni previste dalle norme sopra richiamate costituiscono “due requisiti di cui uno positivo ed un altro negativo che devono sussistere entrambi” P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Dispone altresì l’invio degli atti al Giudice Sportivo Provinciale per l’adozione dei provvedimenti a carico dei calciatori sigg. Salvatore Miceli e Filippo Pusateri ex art. 22 n° 3 C.G.S.
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