COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 71/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MARCELLO VALERI (Presidente dell’A.S.D. Città di Santa Venerina); Sig. MARIO PULVIRENTI (Dirigente dell’A.S.D. Città di Santa Venerina); Sig. ANTONIO RAPISARDA (Dirigente dell’A.S.D. Città di Santa Venerina); A.S.D. CITTA’ DI SANTA VENERINA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^ categoria.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 71/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MARCELLO VALERI (Presidente dell’A.S.D. Città di Santa Venerina); Sig. MARIO PULVIRENTI (Dirigente dell’A.S.D. Città di Santa Venerina); Sig. ANTONIO RAPISARDA (Dirigente dell’A.S.D. Città di Santa Venerina); A.S.D. CITTA’ DI SANTA VENERINA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^ categoria. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9224/213 pf15-16 AA/mg del 07 marzo 2016, il sig. Marcello Valeri, quale Presidente della A.S.D. Città di Santa Venerina, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^ categoria girone “G” disputate il 15/03/2015, il 22/03/2015 e il 28/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: i sigg. Mario Pulvirenti e Antonio Rapisarda, quali Dirigenti della A.S.D. Città di Santa Venerina, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato del 22/03/2015 e del 28/03/2015 il primo e del 15/03/2015 il secondo, le distinte di gioco contenenti le predette irregolarità; la A.S.D. Città di Santa Venerina, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigenti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Marcello Valeri; Mesi due di inibizione a carico del sig. Mario Pulvirenti; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Antonio Rapisarda; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Città di Santa Venerina. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria girone “G” disputate dalla A.S.D. Città di Santa Venerina nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 28/03/2015, rispettivamente contro Atletico Aci San Filippo, Tremestieri e Aciplatani Calcio, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Marcello Valeri, Mario Pulvirenti e Antonio Rapisarda omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Città di Santa Venerina, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Marcello Valeri; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Mario Pulvirenti e Antonio Rapisarda; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Città di Santa Venerina. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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