COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 72/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FILIPPO DI MARIO (Dirigente A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI); A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI. Stagione sportiva 2014 / 2015 – 1^ categoria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 72/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FILIPPO DI MARIO (Dirigente A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI); A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI. Stagione sportiva 2014 / 2015 – 1^ categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9380/58 pf15-16 SS/pp del 10 marzo 2016, il sig. Filippo Di Mario, quale Dirigente della A.S.C.D. Citta’ Di Oliveri, per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte delle gare del 07/03/2015, 14/03/2015 e 21/03/2015 inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Girolamo Pino (iscritto nell’Albo del Settore Tecnico – cod. 112.413), non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.C.D. Citta’ Di Oliveri, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Filippo Di Mario; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.C.D. Citta’ Di Oliveri. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria disputate dalla A.S.C.D. Citta’ Di Oliveri nelle date del 07/03/2015, 14/03/2015 e 21/03/2015, rispettivamente contro Nasitana, Pol. Gioiosa e Montagnareale, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore un soggetto non tesserato, seppure come sopra iscritto all’Albo del Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Mario Di Filippo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dall’indicata norma di disciplina, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società di appartenenza, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Filippo Di Mario; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.C.D. Citta’ Di Oliveri. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it