COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 73/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PAOLO PINAZZO (Presidente dell’A.S.D. CITTA’ DI CATANIA); A.S.D. CITTA’ DI CATANIA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Juniores

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 73/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PAOLO PINAZZO (Presidente dell’A.S.D. CITTA’ DI CATANIA); A.S.D. CITTA’ DI CATANIA. Stagione sportiva 2014 / 2015 - Juniores La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9218/46 pf15-16/SS/fda del 07 marzo 2016, il sig. Paolo Pinazzo, quale Presidente della A.S.D. Citta’ Di Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis comma 1 del C.G.S., per avere permesso e comunque non impedito, in ragione del suo dovere di vigilanza, che il sig. Ivan Silicato (allenatore abilitato – cod. 125.610), in occasione delle gare di Campionato Juniores del 08/04/2015, del 16/04/2015, del 22/04/2015 e 29/04/2015, svolgesse attività tecnica in assenza di tesseramento; Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Citta’ Di Catania, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte ascrivibili al Suo Presidente ed al tecnico. Il Sig. Pinazzo già in sede di conclusione indagini ha fatto pervenire nota difensiva a mezzo della quale ha sostenuto di avere regolarmente tesserato il tecnico in questione, con richiesta di emissione tessera di tecnico del 25/03/2015, chiedendo pertanto l’archiviazione del procedimento. Ha poi ribadito, con nota del 26/04/2016, che il modello di tesseramento del tecnico, per una dimenticanza, veniva inviato solo in data 16/07/2015, chiedendo perciò clemenza. Le parti deferite non si sono quindi presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Paolo Pinazzo; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Citta’ Di Catania. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 4 gare suindicate del Campionato Juniores, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Città di Catania dal 08 al 29/04/2015, è stato indicato nelle distinte di gara ed utilizzato quale allenatore il sig. Ivan Silicato, nonostante lo stesso non fosse stato a tale scopo tesserato. La circostanza rappresentata dalla compilazione della richiesta di tesseramento tecnico, peraltro inviata “per dimenticanza” solo in data 16/07/2015, come asserito dal sig. Pinazzo, non rileva ai fini del presente procedimento, posto che è rimasto accertato che nella stagione 2014/2015 il sig. Ivan Silicato è stato indicato dalla Società deferita dapprima quale dirigente addetto al settore giovanile, quindi quale allenatore nelle gare indicate e quindi validamente tesserato quale tecnico soltanto in epoca successiva (24/02/2016). Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere la responsabilità del sig. Paolo Pinazzo, nonché della A.S.D. Citta’ Di Catania, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Paolo Pinazzo; Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Citta’ Di Catania. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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