COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 99 . DELIBERA C.S.A.T. – Proc. 121 – 2015/16 – Borgo Five Soccer / Atletico Cantera – Campionato Calcio a Cinque – serie C2 – 27/02/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 99 . DELIBERA C.S.A.T. – Proc. 121 – 2015/16 – Borgo Five Soccer / Atletico Cantera – Campionato Calcio a Cinque – serie C2 – 27/02/2016 La ASD Borgo Five Soccer propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 82 del 3/3/2016 col quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 150 a carico della società con una gara da giocare a porte chiuse, la squalifica sino al 27/3/2016 al dirigente Lampitelli Carmine, la squalifica del 27/8/2017 a carico dell’allenatore Margarita Antonio (per essere entrato il campo a gioco fermo colpendo l’arbitro con una testata senza conseguenze), a carico dei calciatori Santillo Fabio la squalifica per nove gare effettive (perché, dopo essere stato espulso, colpiva il d.d.g. con una pallonata al volto), il calciatore Vincenzo Antonucci la squalifica per due gare, nonché infine ai calciatori Salvatore Bianco e Michele Meta la squalifica per una gara. A fondamento dell’impugnazione si deduce che il contenuto del referto del d.d.g. sarebbe “falso”, che l’arbitro non sarebbe stato affatto colpito e che il calciatore Santillo avrebbe solo lanciato la palla per mera “frustrazione personale non rivolta alla decisione arbitrale”. A corredo del ricorso si allega un supporto DVD asseritamente riproducente le immagini dell’incontro dalle quali, a dire della società ricorrente, si evincerebbero fatti difformi a quelli rapportati dall’arbitro. Il ricorso è innanzitutto inammissibile in riferimento alle posizioni dei tesserati colpiti da squalifica per un periodo inferiore od eguale a due giornate ovvero ad un mese per i tecnici (art. 45, comma 3, lett. A e lett. B, C.G.S.) ed alla sanzione della squalifica del campo fino ad una giornata (art. 45, comma 3 lett. C). cui va equiparata la sanzione comminata della gara da giocare a porte chiuse. Relativamente alle posizioni del Margarita e del Santillo esso è infondato. L'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art.2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. In tale quadro regolamentare non sono ammesse né prove orali, il cui grado di attendibilità presta il fianco a facili critiche, né prove documentali di qualsivoglia genere, ivi inclusi i filmati, salvo i casi espressamente previsti dal CGS, che contemplano, questi ultimi, l’ipotesi di fatti non rilevati dal ddg ed il caso dell’errore di persona. P.Q.M. La Corte d’Appello Federale Territoriale rigetta il reclamo. Dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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