F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHELI (Presidente e legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 SRL) e la SOCIETA’ U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL. – (nota n.7955/883pf14- 15/LG/pp del 25.2.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016
(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHELI (Presidente e legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 SRL) e la SOCIETA’ U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL. - (nota n.7955/883pf14- 15/LG/pp del 25.2.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 25 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Micheli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 srl per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Andrea Micheli della sanzione del’inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i predetti deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; 3 P.Q.M. commina al signor Andrea Micheli l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società U.S. Pergolettese 1932 srl l’ammenda di € 1000,00 (mille/00).
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