COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°352 del 29/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale BORGO PODGORA 1950 – ALBERONE CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°352 del 29/04/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
BORGO PODGORA 1950 - ALBERONE CALCIO Il Giudice Sportivo Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società ALBERONE CALCIO relativo alla mancata disputa della gara di cui in epigrafe. La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di BORGO PODGORA sede dell'incontro per, avaria al mezzo di trasporto. A tale riguardo trasmette dichiarazione della società di noleggio nella quale viene evidenziato che il loro autista recatosi al punto di ritrovo, dopo aver caricato la squadra alle ore 15.00 non è stato in grado di muovere il mezzo a causa di avaria. La società noleggiatrice comunica altresì che non aveva a disposizione un mezzo sostitutivo. Per l'effetto chiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso. Questo Organo Giudicante, rileva che le doglianze della reclamante non sono assumibili. In primo luogo, non può essere considerata alla stregua di una dichiarazione degli Organi di Polizia, per giurisprudenza richiesta in casi analoghi, la comunicazione della ditta di noleggio circa il sopraggiunto impedimento. Ma anche volendo dare alla predetta dichiarazione efficacia probatoria, che si ribadisce non avere, l’istituto della causa di forza maggiore, difficilmente può trovare applicazione al caso in esame, in quanto, in considerazione del largo anticipo con il quale si è verificato l’imprevisto, vi erano le condizioni affinchè i calciatori potessero raggiungere, con mezzi propri, la località di disputa dell’incontro il cui inizio era programmato alle ore 16.30. Inoltre, la società poteva usufruire del tempo di attesa, fissato in 30 minuti, e pertanto aveva fino alle ore 17.00 per presentarsi in campo. Visto l'art. 17 comma 1 del CGS e l'art. 53 comma 2 delle NOIF DELIBERA a) di respingere il ricorso presentato dalla società ALBERONE CALCIO; b) di infliggere alla società ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica; c) di comminare alla stessa l'ammenda di euro 500,00 (1º rinuncia) Di addebitare la tassa reclamo.