COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CALCIO CASTELLIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 48 DEL 17/03/2016 (Gara: ATL. CALCIO CASTELLIRI – REAL SANT ANDREA del 06/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CALCIO CASTELLIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 48 DEL 17/03/2016 (Gara: ATL. CALCIO CASTELLIRI – REAL SANT ANDREA del 06/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 344 del 22/04/2016 La Società Atletico Calcio Castelliri impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure nella parte in cui le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all’oggetto con il punteggio di 0-3, oltre che squalificato il calciatore BUTTARAZZI Christian per una gara ulteriore. A sostegno della propria tesi difensiva la Società sosteneva di aver impiegato, in buona fede, il predetto giocatore nella gara contro il Real Sant’Andrea del 06/01/2016, in quanto quest’ultimo, pur essendo stato espulso nella precedente gara disputata il 03/01/2016 contro il Ceccano Calcio 1920, non era stato, medio tempore, squalificato dal Giudice sportivo; alla luce di ciò, la reclamante chiedeva, l’annullamento del provvedimento impugnato e per l’effetto la ripetizione della gara, oltre che l’annullamento della squalifica a carico del giocatore citato. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. L’art. 45, comma 2 del C.G.S., in ambito regionale della L.N.D., prescrive espressamente che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo”. Pertanto, considerato che il giocatore BUTTARAZZI Christian era stato espulso nella gara che la propria squadra aveva disputato contro il Ceccano Calcio 1920 in data 03/01/2016, come pacificamente ammesso dalla stessa Società Atletico Calcio Castelliri, egli non aveva titolo per partecipare alla gara successiva, pur non essendo intervenuto, nel frattempo, il provvedimento ufficiale di squalifica. Né può, l’odierna appellante, sostenere la tesi della buona fede, in quanto è tenuta a conoscere le norme federali, tra le quali, appunto, l’art. 45, comma 2, del C.G.S. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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