COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 GOLIARDICAPOLIS 1993 – CANALETTO SEPOR

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 GOLIARDICAPOLIS 1993 – CANALETTO SEPOR Il Giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara Goliardicapolis 1993 – Canaletto Sepor del 01.05.2016, terminata con il risultato di 4 a 3, la società Canaletto Sepor presentava a questo Giudice Sportivo rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine alla regolarità della gara, sostiene infatti, la società reclamante che la società Goliardicapolis 1993 indicava in distinta quale tesserato guardalinee della società il proprio giocatore Mattia ZAAMI inserendo, contrariamente a quanto previsto dal regolamento, 7 (sette) giocatori di riserva; Considerato che nelle proprie controdeduzioni la società reclamata motivava la propria scelta sulla base dell'impossibilità del giocatore Mattia ZAAMI di prendere effettivamente parte alla gara a causa di problemi fisici documentati con certificato medico allegato; Ritenuto che il C.U. n. 1 relativo al Settore Giovanile e Scolastico per il campionato in corso, 2015-2016, statuisce, al punto 7.4, che nelle gare in cui non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società debbono mettere a disposizione dello stesso un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere tale funzione. Il medesimo Comunicato Ufficiale specifica che il calciatore che dovesse ricoprire il ruolo di assistente arbitrale deve essere inserito in distinta così come i calciatori di riserva che non possono essere in numero eccedente il 6 (sei) qualora un calciatore venga utilizzato quale assistente arbitrale. Tenuto conto che l'art. 63 delle NOIF, al comma 2, statuisce parimentiche, quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente regolarmente in carica, per assolvere a tali funzioni ma, soprattutto, considera l'assolvimento della funzione di assistente come effettiva partecipazione alla gara, ai fini disciplinari; Ritenuto, infine, che, dall'esame degli atti, la società Goliardicapolis 1993, effettivamente, indicava il proprio calciatore tesserato come assistente arbitrale ma, contestualmente, inseriva in distinta un numero di giocatori di riserva superiore rispetto a quanto consentito dal regolamento del campionato PQM accoglie il reclamo della società Canaletto Sepor e infligge, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a), C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 nei confronti della società Goliardicapolis 1993. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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