COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 37/cs – Ricorso ASD Magra Azzurri avverso l’ammenda di € 500,00, le squalifiche dei calciatori Simone Sarti per cinque giornate, Paolo Mariani, per quattro giornate e Alex Ariani per tre giornate. Gara Real Valdivara – Magra Azzurri del 3 aprile 2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 57 del 7 aprile 2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 37/cs – Ricorso ASD Magra Azzurri avverso l’ammenda di € 500,00, le squalifiche dei calciatori Simone Sarti per cinque giornate, Paolo Mariani, per quattro giornate e Alex Ariani per tre giornate. Gara Real Valdivara – Magra Azzurri del 3 aprile 2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 57 del 7 aprile 2016. Per fatti occorsi durante ed al termine della gara Real Valdivara – Magra Azzurri del 3 aprile 2016 Campionato Eccellenza il Giudice Sportivo infliggeva, tra le sanzioni, quelle riportate in epigrafe, impugnate con ricorso di rito dalla società ASD Magra Azzurri. I fatti ai quali si fa riferimento sono quelli riportati nel C.U n. 57 del 7 aprile 2016 perfettamente riassunti dal primo giudice in sede di declaratoria. L’excursus difensivo della reclamante verte esclusivamente verso l’ottenimento della riduzione delle pene al minimo edittale, con ciò contestando l’erronea applicazione dell’art. 16 comma 1 CGS; in giudizio è intervenuto il rappresentante della società che ha ampliato ulteriormente quanto esposto nelle motivazioni del gravame. Esaminate le risultanze ufficiali e ricostruiti i fatti, la Corte ritiene che le sanzioni appellate siano state equamente determinate in relazione a quanto riferito nel referto di gara, con l’unica eccezione per la squalifica inflitta al calciatore Simone Sarti che va ridotta da cinque a quattro giornate, con ciò ragguagliandola a quella applicata all’avversario Domenico Brozzo (eguale comportamento violento, a fine gara, in occasione della rissa scoppiata nel tunnel dello spogliatoio). Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso avverso la squalifica del calciatore Simone Sarti che riduce da cinque a quattro giornate effettive di gara e conferma tutto il resto. Dispone il riaccredito della tassa non versata e addebitata in conto.
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