COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 35/cs – Ricorso del calciatore Mattia Rogai, tesserato società U.S.D. Cella 1956, avverso la propria squalifica per quattordici giornate. Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa – Cella 1956 del 2.04.2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 57 del 7 aprile 2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 35/cs – Ricorso del calciatore Mattia Rogai, tesserato società U.S.D. Cella 1956, avverso la propria squalifica per quattordici giornate. Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa – Cella 1956 del 2.04.2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 57 del 7 aprile 2016. Espulso per grave condotta antisportiva, il calciatore Mattia Rogai, alla notifica del provvedimento, cercava d’aggredire l’arbitro ma era fermato dai propri compagni. A fine gara rivolgeva a un avversario espressione costituente offesa e discriminazione di razza, colore ed etnia. Dal che la squalifica per quattordici giornate di gara. Il calciatore depositava, nei termini regolamentari, istanza d’appello nella quale lamenta e eccepisce l‘eccessività della sanzione negando fermamente il contenuto del rapporto di gara; intervenuto in giudizio, il Rogai ribadiva quanto esposto in sua difesa nelle motivazioni del gravame. L’appello non merita l’accoglimento. Nonostante il resoconto di gara si appalesi chiaro ed univoco nel contenuto e nella forma, questo giudicante ha sottoposto le eccezioni del calciatore all’arbitro che ha rilasciato supplemento confermativo del primo rapporto. Sotto il profilo della misura della pena, per la frase di stampo razzista indirizzata all’avversario (scimmia di m.) il primo giudice ha applicato la sanzione minima della squalifica per dieci giornate, correttamente aggiungendovi le ulteriori quattro giornate per il tentativo d’aggressione all’ufficiale di gara. Respinte, pertanto, le contrarie eccezioni, la Corte decide di non accogliere il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mattia Rogai e dispone l’incameramento della tassa versata.
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