COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 37/cs – Ricorso A.S.D. Real Valdivara avverso l’ammenda di € 300,00, le squalifiche dei calciatori Amorfini Luca per otto giornate, Tomaso Brozzo e Kevin Vargas Rojas per quattro giornate e Mustapha El Caidi per tre giornate. Gara Real Valdivara – Magra Azzurri del 3 aprile 2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 57 del 7 aprile 2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 37/cs – Ricorso A.S.D. Real Valdivara avverso l’ammenda di € 300,00, le squalifiche dei calciatori Amorfini Luca per otto giornate, Tomaso Brozzo e Kevin Vargas Rojas per quattro giornate e Mustapha El Caidi per tre giornate. Gara Real Valdivara – Magra Azzurri del 3 aprile 2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 57 del 7 aprile 2016. Per fatti occorsi durante ed al termine della gara Real Valdivara – Magra Azzurri del 3 aprile 2016 Campionato Eccellenza, il Giudice Sportivo infliggeva, tra le sanzioni, quelle riportate in epigrafe, impugnate con ricorso di rito dalla società A.S.D. Real Valdivara. I fatti ai quali si fa riferimento sono quelli riportati nel C.U n. 57 del 7 aprile 2016 perfettamente riassunti dal primo giudice in sede di declaratoria. L’excursus difensivo della reclamante verte esclusivamente all’ottenimento della riduzione delle pene al minimo edittale, con ciò contestando il rapporto di gara, invocando l’uso della prova televisiva, l’audizione di calciatori squalificati, e, in diritto, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 16 comma 1 CGS da parte del giudice sportivo; in giudizio è comparso, in rappresentanza della società, l’avvocato difensore munito di procura ad litem. Esaminate le risultanze ufficiali e ricostruiti i fatti, respinte le richieste della società reclamante in merito alla prova televisiva e all’audizione di soggetti squalificati perché non consentito dalle norme, la Corte ritiene che le sanzioni appellate siano state equamente determinate dal primo giudice secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, vadano confermate. Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso come sopra proposto dall’ASD Real Valdivara e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it