COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 14.03.2016 a carico di : DIALLO SOULEYMANE per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 24 commi 1-2-3 art. 36 del Regolamento del settore per l’attività giovanile scolastica dell’art. 31 NOIF e dell’art. 10 commi 2 e 4 CGS per aver partecipato alla gara del campionato Provinciale Allievi Gir. A ASD Virtus Graffiniana/Asd Academy Sant’Angelo del 13.9.2014 in posizione irregolare in quanto privo del necessario titolo. ROSSI GIOVANNI Dirigente Accompagnatore della Asd Academy Sant’Angelo per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 24 commi 1-2-3 art. 36 del Regolamento del settore per l’attività giovanile scolastica dell’art. 31 e 61 NOIF e dell’art. 10 commi 2 e 4 CGS per aver sottoscritto la distinta della gara di cui sopra ASD ACADEMY SANT’ANGELO a titolo di responsabilità oggettiva per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo in ordine agli addebiti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 21.04.2016, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore DIALLO SOULEYMANE a due giornata di squalifica, del sig. ROSSI GIOVANNI a 2 mesi di inibizione e della ASD ACADEMY SANT’ANGELO ad un punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 250,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento del suddetto calciatore.
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