COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 03/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO – FC TRADATE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 03/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - FC TRADATE Come pubblicato su al CU N° 36 del 17-12-2015 del CRL punto 2.2.1, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2015/2016 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu n° 191 della LND del 16-12-2015 che riporta integralmente il CU n° 218/A del 14-12-2015 della Figc, che dispone quanto segue: a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). La Società FC Tradate ha inviato fax in data 2-5-2016 ore 10,08 ad oggetto “ Preannuncio reclamo (errore tecnico)”. Ai sensi della disposizione su indicata, trattasi di reclamo in ordine alla gara in oggetto. Col medesimo la reclamante significa che la gara ha avuto svolgimento irregolare a causa di errore tecnico del direttore di gara: infatti “….al 35° del 2° tempo è stato ammonito per la seconda volta il giocatore Aiello Domenico e quindi doveva essere espulso ma l’arbitro non ha tirato fuori il cartellino rosso, nonostante le proteste dei giocatori del Tradate. Nel frattempo sono passati almeno cinque minuti giocando sempre 11 contro 11……la palla esce…..i giocatori del Tradate si rivolgono all’arbitro per avere spiegazioni…..” chiedono “…..di consultarsi col secondo segnalinee, il quale conferma che il giocatore doveva essere espulso e a questo punto l’arbitro prende la decisione di espellere il giocatore…”. La Società Accademia Pavese San Genesio con fax in data 2-5-2016 ore 17,36 ad oggetto “ Risposta preannuncio reclamo ricevuto dall’ASD Tradate …”, ha fatto pervenire proprie controdeduzioni con le quali sostiene, con riferimento alla tempistica, che il fatto contestato si è verificato “..non assolutamente al 35’ del 2° tempo …….ma al 45/46’ del 2° tempo…..il giocatore Aiello Domenico veniva ammonito…..questo episodio ha fatto scatenare la protesta della squadra avversaria …” il direttore di gara si consultava col suo assistente “…ma non prendeva nessuna decisione in merito tanto che il portiere dell’Accademia Pavese stava rimettendo in gioco la palla….” A questo punto il direttore di gara “…veniva chiamato dal secondo assistente il quale segnalava che il giocatore Aiello Domenico era già stato ammonito una prima volta …..” quindi l’arbitro provvedeva alla espulsione del calciatore. “…data la perdita di tempo dava un ulteriore recupero …”. Dagli atti di gara risulta che il calciatore Aiello Domenico della Società Accademia Pavese San Genesio al 26° del 2° tempo veniva ammonito e che per la seconda volta veniva ammonito e di conseguenza espulso al 46° del 2° tempo. L’arbitro sentito in tal senso e come da supplemento di rapporto inviato a mezzo email in data 3-5-2016 ore 13,39 precisa che; al 46° del 2° tempo ammoniva il calciatore n° 5 Aiello Domenico della Società Accademia Pavese San Genesio, ma che, avendo segnato sul proprio taccuino la precedente ammonizione non al calciatore n° 5 ma (erroneamente) al calciatore n° 6 della medesima società, non provvedeva all’espulsione. Ciò, anche se tale circostanza gli veniva subito segnalata da un assistente ufficiale. Nel frattempo il portiere della società Accademia Pavese rimetteva il pallone in gioco ed il direttore di gara, notando l’altro assistente che richiamava la sua attenzione, fermava il giuoco e lo ascoltava riscontrando che effettivamente (come peraltro subito prima gli era stato comunicato dall’altro assistente), il calciatore n° 5 della società Aiello Domenico della Società Accademia Pavese San Genesio era stato ammonito per la seconda volta. Per tal motivo rilevato il proprio errore riguardo alla trascrizione del numero del calciatore ammonito in precedenza, provvedeva alla espulsione del calciatore Aiello. Comunica inoltre di aver provveduto a segnalare, oltre a quelli già definiti, un ulteriore periodo di recupero al fine di neutralizzare il tempo perso nella circostanza. Non si può non rilevare che le versioni delle due società sono totalmente contrastanti quanto alla tempistica ed allo svolgimento dei fatti in contestazione e che la segnalazione della Società Accademia Pavese San Genesio viene in gran parte confermata dal supplemento di rapporto del direttore di gara. Peraltro è noto e giova ricordare che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro …… (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25); Il fatto in contestazione comunque, in considerazione sia della immediatezza dell'intervento di espulsione a carico del calciatore Aiello, sia della tempistica e delle circostanze in cui si verifica tale episodio, non costituisce elemento ostativo alla dichiarazione di regolarità della gara non avendo influito in modo rilevante sullo svolgimento della stessa. Peraltro vi è da rilevare altresì che il calciatore Aiello Domenico della Società Accademia Pavese San Genesio, ben avrebbe potuto, o meglio, dovuto comunicare al direttore di gara trattarsi della sua seconda ammonizione ciò in osservanza del disposto dell'articolo 1/bis del codice di Giustizia Sportiva che prescrive " Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.". PQM Delibera Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Accademia Pavese San Genesio - FC Tradate, 3-0. Di squalificare per gare due di cui una per espulsione per doppia ammonizione ed una per violazione dell'articolo 1/bis del CGS il calciatore Aiello Domenico della Società Accademia Pavese San Genesio. Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.
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