COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del Sig. NAPOLI SALVATORE Camp. Allievi Prov. Gir B Gara del 10-04-2016 tra Desio / Bovisio Masciago C.U. n. 39 della delegazione di Monza datato 14-04-2016 Inibizione fino al 30.06.2017

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del Sig. NAPOLI SALVATORE Camp. Allievi Prov. Gir B Gara del 10-04-2016 tra Desio / Bovisio Masciago C.U. n. 39 della delegazione di Monza datato 14-04-2016 Inibizione fino al 30.06.2017 La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dal Sig. Napoli Salvatore ; rilevato come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 217/A del 14/12/2015 della F.I.G.C., che dispone l'abbreviazione dei termini procedurali per quanto concerne la presentazione dei reclami alla Corte d'Appello Territoriale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale e trascritto sul C.U. n. 36 del CRL in data 17/12/2015. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL. IL 21/04/2016 a mezzo raccomandata recante il timbro 19-04-2016 e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato in data 14/04/2016 sul C.U. n. 39 dalla delegazione di Monza. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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