COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara MIKI MIKE FUTSAL – US SANTA CROCE DEL SANNIO del 30/04/2016 – Finale Play Off

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara MIKI MIKE FUTSAL – US SANTA CROCE DEL SANNIO del 30/04/2016 - Finale Play Off Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Miki Mike Futsalha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente (cfr. CU LND n. 191 del 16/12/2015); la società US Santa Croce del Sannio non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo di cui sopra secondo la normativa federale vigente (cfr. CU LND n. 191 del 16/12/2015); letto il reclamo, rileva che la società Mili Mike Futsal segnala di aver subito, nella gara in epigrafe, torti arbitrali e che l’incontro è stato falsato in quanto gli arbitri, sottoposti a continui insulti ed aggressioni verbali e fisiche, sono stati “condizionati” nella loro direzione di gara. In particolare la reclamante riporta alcune frasi da parte dell’arbitro n. 1 per cui il suo collega arbitro sarebbe stato colpito da due schiaffi e che al terzo schiaffo l’incontro sarebbe stato definitivamente sospeso; successivamente, a fine gara, gli arbitri avrebbero informato le due società che a colpire l’arbitro sarebbero stati sostenitori della US Santa Croce del Sannio. In questo clima intimidatorio l’arbitraggio sarebbe risultato molto condizionato al punto da falsare l’esito dell’incontro. Infatti, relativamente ai presunti “torti arbitrali”, la reclamante lamenta una mancata espulsione da parte di un calciatore avversario, con conseguente assegnazione di un tiro libero a favore; invece c’è stato l’allontanamento del proprio allenatore per proteste. La reclamante, per questi motivi, chiede l’applicazione ai danni della società US Santa Croce del Sannio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe o, in subordine, la ripetizione della gara in epigrafe a porte chiuse. Osserva questo GST. Dalla lettura degli atti ufficiali emergono gli episodi subiti in particolare dall’arbitro n. 2 (e che sono stati ampiamente sanzionati); non si evince, invece, il presunto clima intimidatorio che avrebbe condizionato gli arbitri nel loro operato. Gli stessi arbitri, infatti, hanno portato regolarmente a termine la gara e non hanno messo in pratica le procedure a loro disposizione nei casi di intimidazione (es. c.d. partita pro-forma). Per quanto riguarda le decisioni adottate dai due arbitri, trattandosi di fatti che investono decisioni tecniche o disciplinari adottate in campo dagli arbitri, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica degli stessi ai sensi della Regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, non possono essere sottoposte a giudizio di questo organo disciplinare. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di respingere il reclamo così come proposto dalla società Miki Mike Futsal, per le ragioni espresse in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe: MIKI MIKE FUTSAL – US SANTA CROCE DEL SANNIO 4-5 (D.T.S.). La tassa sarà addebitata sul conto della reclamante. Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari adottati a carico di tesserati e società per quanto in atti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it