COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 ACLI C. CAMPOBASSO – SANBARTOLOMEANA CALCIO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 ACLI C. CAMPOBASSO - SANBARTOLOMEANA CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 47' del secondo tempo, sul risultato ACLI C. CAMPOBASSO - SANBARTOLOMEANA CALCIO 0-1, a seguito di un provvedimento disciplinare adottato, l'arbitro veniva avvicinato da quattro calciatori locali che chiedevano spiegazioni in merito. In particolare il calciatore DI MEO Mario (Acli C. Campobasso) dapprima gli rivolgeva frase minacciosa e successivamente lo colpiva con uno schiaffo sulla parte destra del collo e della nuca, provocando forte dolore e stordimento, oltre che improvvisi giramenti di testa. A questo punto l'arbitro, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche idonee a continuare ad arbitrare, sospendeva definitivamente la gara. Il Di Meo, trattenuto da alcuni compagni, continuava a rivolgere frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro che, nel frattempo, accompagnato dal capitano locale, faceva rientro negli spogliatoi. In questo frangente il calciatore Presutti Manuel (Acli C. Campobasso) gli rivolgeva frase irridente. Persistendo il dolore, l'arbitro decideva di recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campobasso, dove gli veniva diagnosticato un trauma all'emivolto destro con prognosi di cinque giorni s.c. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di infliggere alla società Acli C. Campobasso la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 - 3; 2. di squalificare il calciatore DI MEO Mario (Acli C. Campobasso) fino a tutto il 30/06/2018. Questo provvedimento disciplinare va considerato ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara (ex art. 16, comma 4 bis CGS). Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.
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