COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 POLISP. GAMBATESA – U.S. CAMPOBASSO 1919

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 POLISP. GAMBATESA - U.S. CAMPOBASSO 1919 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale, rileva che al 35' del secondo tempo, sul risultato POLISP. GAMBATESA - US CAMPOBASSO 1919 2-1, a gioco in svolgimento, il calciatore BARISCIANI Vittorio Francesco (US Campobasso 1919) si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva diverse minacce; l'arbitro interrompeva il gioco per espellerlo. Il Barisciani continuava con le minacce e tentava di avvicinarsi all'arbitro venendo dapprima bloccato dal proprio capitano e da alcuni calciatori avversari. Alla notifica dell'espulsione, però, il Barisciani riusciva a divincolarsi e si scagliava con veemenza verso l'arbitro colpendolo con entrambe le mani al volto provocandogli forte dolore e stordimento. In particolare veniva colpito alla parte bassa del naso e al labbro superiore. Veniva quindi allontanato dal proprio capitano. L'arbitro, non essendo nelle condizioni psico-fisiche idonee, sospendeva definitivamente l'incontro. Successivamente il Barisciani andava nello spogliatoio arbitrale e si scusava per l'accaduto. Infine l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campobasso dove gli veniva diagnosticato "Frattura ossa nasali con deviazione del setto nasale. Escoriazione del labbro superiore" con una prognosi di 15 giorni s.c. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di infliggere alla società US Campobasso 1919 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. di squalificare il calciatore Barisciani Vittorio Francesco (US Campobasso 1919) fino a tutto il 30/06/2019. Questa sanzione va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara (ex art. 16, comma 4 bis CGS). Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.
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