COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società SAINT VINCENT CHATILLON avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 70 del 28.04.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Saint Vincent Chatillon – Borgovercelli disputata in data 23.04.2016, Torneo Allievi fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società SAINT VINCENT CHATILLON avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 70 del 28.04.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Saint Vincent Chatillon - Borgovercelli disputata in data 23.04.2016, Torneo Allievi fascia B Con ricorso inviato in data 29.04.2016, la Società Saint Vincent Chatillon si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per cinque gare al calciatore Villanese Giacomo per aver spintonato ed insultato il direttore di gara. La società ricorrente evidenzia come il calciatore abbia avuto una reazione (non violenta) nei confronti del direttore di gara, responsabile di avere decretato la fine dell’incontro quando il calciatore era avviato verso la porta avversaria. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce l’azione violenta portata dal Villanese. Il direttore di gara evidenzia come il calciatore lo abbia reiteratamente offeso accompagnando le parole con gesti violenti (spintone) ed atteggiamenti minacciosi. Atteggiamento grave e correttamente sanzionato, che non può di certo trovare giustificazione nel fatto che il direttore di gara abbia ritenuto di decretare la fine dell’incontro. L’assenza di correttezza e di controllo da parte del calciatore non possono essere mese in discussione. La stessa società ricorrente riconosce come il calciatore abbia avuto una reazione nei confronti del direttore di gara verso il quale, ancora oggi, non è mai pervenuto alcun gesto di scuse e ravvedimento. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata al gesto posto in essere dal calciatore. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della società Saint Vincent Chatillon, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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