COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 05 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D UGENTO – A.S.D. ATLETICO RACALE del 3 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCO Attilio (7/4/2017) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 7/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 05 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D UGENTO – A.S.D. ATLETICO RACALE del 3 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCO Attilio (7/4/2017) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 7/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che sulla base degli accertamenti eseguiti il calciatore MANCO Attilio si è reso responsabile di un comportamento gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro ma non anche violento per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 31/10/2016 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 31/10/2016la squalifica inflitta al calciatore MANCO Attilio; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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