COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 101. DELIBERA C.S.A.T. – Proc. 130 2015-16 Gara del 09/01/2016 Real Aversana/ Temeraria 1957 San Mango – Campionato Promozione

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 101. DELIBERA C.S.A.T. - Proc. 130 2015-16 Gara del 09/01/2016 Real Aversana/ Temeraria 1957 San Mango – Campionato Promozione Collegio composto da: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Vincenzo Pecorella, avv. Francesco Mottola, avv. Stefano Selvaggi, Componenti. Con reclamo spedito a mezzo fax il 17/3/2016, regolarmente comunicato alla Soc. ASD Temeraria 1957, il Presidente della Soc. Real Aversana ha impugnato la decisione del GST pubblicata sul CU 86 del 10.03.2016 a pag. 1925 con la quale il Giudice di prime cure ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 e l’ammenda di euro 500,00. I fatti in contestazione rimontano ad un momento antecedente all’inizio della gara allorché vi sarebbe stata un’aggressione a cinque calciatori della squadra ospitata e, in particolare, al calciatore minorenne SORGENTE Simone, attinto (almeno) da uno schiaffo per effetto del quale fu trasportato in ambulanza presso il locale nosocomio ove fu refertato. A tale episodio seguì la mancata disputa della gara, avuto riguardo anche al fatto che la soc. Temeraria 1957 era impossibilitata a mandare in campo l’unico calciatore under quel dì presente in rosa. A sostegno dell’impugnazione si deduce la carenza di prova sull’aggressione, riferita invero dai soli calciatori della squadra ospitata, e l’addebitabilità alla medesima della circostanza che era stato schierato in lista un solo calciatore under. Gradatamente si richiede la riduzione della sanzione economica. All’udienza del 02/05/2015 è stato sentito il dr. Christian Noschese per la società appellante. L’appello è infondato. Giova muovere dal rilievo che la copiosa istruttoria svolta in fase di indagine permette di ritenere accertati i fatti in contestazione: se è vero che le deposizioni rese dai calciatori della società Temeraria 1957 possono essere equiparate, sul piano del processo sportivo, alle deposizioni rese della persona offesa nel processo penale, vale la pena ricordare che quest’ultima può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità, purché sia sottoposta a rigoroso vaglio positivo circa la sua attendibilità. Orbene, sotto tale profilo, se dai referti ufficiali (in particolare, in quello del commissario di campo) emerge che la terna arbitrale non assistette ad aggressione alcuna (trovandosi sul terreno di gioco in quel frangente) e che il dirigente Liveri non collaborò minimamente, nell’immediatezza del fatto, all’identificazione dei responsabili, va tuttavia evidenziato che non solo i calciatori della ASD Temeraria 1957 hanno riferito in maniera puntuale e sostanzialmente convergente in ordine ai fatti in contestazione (vedasi in particolare la dettagliatissima deposizione dello stesso Sorgente) ma, vieppiù, che anche i calciatori e dirigenti della soc. Real Aversana (vedasi in particolare la dichiarazione resa dal calciatore Lerro Fioravante: «…un dirigente della squadra ospite…diceva che un suo calciatore, all’esterno della struttura, e, quindi, nel parcheggio, era stato colpito da uno schiaffo»; e quella resa dal dirigente Lentisco Vincenzo: «…ho sentito parlare fuori lo spogliatoio ed uscendo mentre stavo parlando con il commissario di campo, è arrivato un dirigente della squadra ospite ASD Temeraria 1957 il quale diceva che un suo calciatore era stato fuori colpito da uno schiaffo») hanno indirettamente confermato l’accadimento. Ma, soprattutto, è agli atti la copia del referto del P.S. di Battipaglia n. 2016-985 del 9/1/2016 ore 14.03, che attesta che il giovane Sorgente Simone riportò un «trauma facciale da riferita aggressione di persone note al paziente» con prognosi di 4 giorni lavorativi e clinici.Tale documento, avente efficacia fidefacente, attesta l’esistenza di lesioni eziologicamente compatibili con la riferita aggressione e con le modalità del fatto così come ricostruite dal primo Giudice. Ne consegue l’infondatezza del motivo. Non merita miglior sorte il secondo motivo di impugnazione: il venir meno dell’unica (ma legittima) condizione per il regolare schieramento della squadra da parte della società ospitata va sicuramente attribuito a responsabilità della società reclamante, non potendosi far ricadere in capo alla società ASD Temeraria 1957 la mancanza in rosa di altro calciatore under da schierare nella gara de qua. La sanzione pecuniaria, infine, inflitta dal GST appare proporzionata alla gravità del fatto. P.Q.M. la Corte d’Appello Federale Territoriale respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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