COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 102. DELIBERA C.S.A.T. – Proc. N. 174 2015-16 – Gara del 20.02.2016: F.C. Paolisi 992 / Virtus Goti 97 – Campionato Promozione

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 102. DELIBERA C.S.A.T. - Proc. N. 174 2015-16 – Gara del 20.02.2016: F.C. Paolisi 992 / Virtus Goti 97 – Campionato Promozione Con reclamo tempestivamente depositato e comunicato, la soc. FC Paolisi ha impugnato la decisione del GST del 20.04.2016, pubblicata nel CU 107 del 21.04.2016, pag. 2406, con la quale è stata inflitta ad essa reclamante la perdita della gara con il risultato di 0-3 e comminata l’ammenda di euro 1.000 oltre alla squalifica del campo per due gare effettive. I fatti riguardano un’aggressione violenta verificatasi prima dell’inizio della gara in epigrafe, poi disputatasi ma, a giudizio del GST, in stato di alterazione psicologica dei calciatori della squadra ospite in conseguenza della cennata aggressione, con detrimento del rendimento sul campo. A fondamento dell’impugnazione, la soc. Paolisi ha dedotto la carenza di legittimazione del vicepresidente Gennaro Simeone, della soc. Virtus Goti quale firmatario del ricorso in primo grado. L’eccezione è infondata. E’ principio generale dell’Ordinamento giuridico che il vicepresidente, in ambito sociale, si indentifica in colui che sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, quale suo vicario: nel caso di specie, è pacifico che il presidente effettivo era stato colpito da inibizione (CU n. 72 del 4/2/2016) appena pochi giorni prima della disputa della gara de qua, di tal che appare indubitabile la legittimazione in capo al vicepresidente relativamente alla sottoscrizione di atti urgenti ed indifferibili qual era il reclamo avverso l’esito gara che soggiace a termini perentori brevi. Né rileva al riguardo che il vicepresidente non risultava espressamente annoverato tra i soggetti autorizzati alla firma nelle carte federali, proprio alla luce della illustrata natura della figura del vicepresidente. Nel merito, il reclamo è destituito di fondamento. Dagli atti esaminati e dall’indagine espletata dalla Procura Federale è emerso senza ombra di dubbio il comportamento violento dei sostenitori e tesserati della soc. Paolisi, sia all’interno che all’esterno del campo di gioco: né il reclamo adduce elementi nuovi o comunque tali da consentire una modifica sostanziale del provvedimento del Giudice di prime cure. Occorre infine sottolineare il ritardo con il quale a questa Corte sono stati depositati i referti medici dei tesserati aggrediti ma che, comunque, nonostante il ritardo, tali documenti risultano sottoposti comunque sia alla parte reclamante che alla Procura Federale, garantendosi in tal modo la regolarità del contraddittorio. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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